Stralcio automatico dei “debiti” in cartella fino a 1.000 euro (“singolo carico”)
Il DL n. 119/2018 introduce con la rottamazione ter, anche lo “stralcio dei debiti fino a 1.000 euro dei singoli “carichi” affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”.
La disciplina prevede che se il debito alla data del 24 ottobre 2018, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, non supera l’importo di 1.000 euro, il contribuente può fruire dello stralcio automatico da parte della stessa Agenzia della Riscossione, della somma dovuta che non dovrà più essere versata al concessionario.
La disposizione non menziona, al fine di verificare il superamento del limite di 1.000 euro, gli interessi di mora.
Il Legislatore non ha menzionato neppure l’aggio, cioè il compenso spettante al concessionario per la riscossione che, esattamente come gli interessi moratori, deve essere escluso per il computo del limite in rassegna.
Ora il problema è quello di comprendere cosi si intenda per “singoli carichi”.
Sul punto è intervenuta la Circolare n. 2 dell’8 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stata fornita una definizione puntuale.
In particolare per “carico” si intende una singola partita di ruolo, ovvero l’insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, ecc.) relative ad uno specifico debito del contribuente, partita che ai fini della rottamazione non può essere frazionata. Nell’ambito della rottamazione – ter, diversa dallo stralcio, il contribuente può scegliere se definire tutti o alcuni dei carichi e, per fruire dei benefici previsti dalla legge, una volta scelto il carico da rottamare, dovrà pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo (ovviamente tranne sanzioni e interessi di mora).
Secondo il chiarimento fornito ed ora utilizzabile ai fini della disposizione che ci interessa, la partita è composta dal singolo tributo, dalle sanzioni, dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e da eventuali altre voci.
Esempio: se la cartella di pagamento, comprende più tributi, ad esempio il bollo auto e l’Irpef non pagata, la verifica dovrà essere effettuata con riferimento ai singoli tributi. Se ogni singolo tributo, aumentato dei relativi interessi e relative sanzione non supererà la soglia di 1.000 euro, il debito sarà stralciato automaticamente, anche se la cartella, composta da più carichi, supererà la predetta soglia.
E’ essenziale che il contribuente sia in grado di monitorare la situazione e la possibilità di fruire dello stralcio. Infatti, diversamente, il contribuente interessato potrebbe comunque fruire della possibilità di definizione della somma affidata al concessionario della riscossione con la presentazione dell’istanza entro il 30 aprile prossimo. In tal caso resterebbero dovute le imposte, al netto degli interessi di mora e delle sanzioni secondo la disciplina prevista dall’art. 3 del Decreto Legge in rassegna. Invece, lo stralcio, se sussisteranno le condizioni per poterne fruire, opererà automaticamente a cura del concessionario.