SCOMPUTO DELLE RITENUTE NEL MODELLO REDDITI: NOVITA’ E PIU’ DISCREZIONALITA’ PER I REDDITI TASSATI PER COMPETENZA

Il Decreto Legge n.193/2016, ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute a titolo di acconto per i redditi tassati per competenza prevedendo che “le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi oppure, dall’imposta dovuta per il periodo di imposta nel quale sono state operate”.
Nella disciplina previgente, il summenzionato articolo 22, disponeva che le ritenute d’acconto:

  • subite anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché riferite a redditi che concorrevano alla formazione del reddito complessivo, si scomputavano dall’imposta lorda del periodo per il quale era stata presentata la dichiarazione dei redditi e sui redditi tassati separatamente;
  • subite successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, potevano essere scomputate nel periodo di imposta in cui erano state effettuate, anche se il relativo reddito era stato già dichiarato nel periodo precedente.

Con la nuova disciplina è data una discrezionalità sulla scelta di scomputare le ritenute subite prima della data di presentazione della dichiarazione, sul reddito esposto in dichiarazione per competenza.

Le stesse potranno essere scomputate discrezionalmente:

  1. dal reddito di competenza esposto in dichiarazione;
  2. dal reddito del periodo in cui è stata subita la ritenuta;
  • Solo le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano obbligatoriamente dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.

Quanto suddetto, vale per i soli redditi da dichiarare per competenza, ossia:

  • agenti/rappresentanti di commercio, commissionari o procacciatori;
  • imprese che hanno effettuato lavori di ristrutturazione/risparmio energetico;
  • imprese che hanno effettuato prestazioni di servizio nei confronti di condomini;
  • interessi e altri proventi su c/c, obbligazioni o titoli similari nel reddito di impresa.

Al fine di evitare errori di applicazione della norma in commento è importante ricordare che dal 2017 tutte le imprese in contabilità semplificata (compresi agenti, mediatori, procacciatori) per nuove previsioni della norma, dichiarano il reddito per “cassa” nonostante appartengano ad una delle categorie sopracitate; pertanto saranno interessati all’applicazione delle norma solo le imprese e aziende che si trovino in “contabilità ordinaria” e quindi dichiarino il reddito per competenza.