L’attuale formulazione del DDL alla Legge di Bilancio 2023
prevede, all’articolo 47, una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, la
cd. “rottamazione quater”.
Di fatto si tratta della riedizione, riveduta e aggiornata, della cd.
“rottamazione-ter”, di cui all’articolo 3 del decreto-legge
119 del 23 ottobre 2018.
La nuova previsione normativa, salvo modifiche in itinere, prevede la
possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tali carichi possono essere
estinti senza corresponsione di sanzioni, interessi e aggi.
Di fatto, dovranno essere versate solo le somme maturate a titolo di capitale e
quelle relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notifica delle cartelle di pagamento.
Dalla lettura del summenzionato art. 47, si evince chiaramente che ad essere
ammessi alla rottamazione sono esclusivamente i carichi affidati all’agente
della riscossione. Tale formulazione comporta che i carichi inerenti alle
entrate locali potranno essere oggetto di rottamazione solo se iscritte a ruolo
(D.P.R. n. 602/1973 e D.P.R. n. 112/1999) e affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione
nell’arco temporale contemplato dalla norma, ma non in caso di riscossione
tramite ingiunzione di pagamento (R.D. n. 639/1910).
Ciò comporta, salvo future modifiche alla norma, che potranno essere oggetto di rottamazione le entrate locali riscosse tramite ruolo, affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’arco temporale 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022, mentre il beneficio della cancellazione di sanzioni e interessi non sarà accessibile laddove le somme non riscosse siano state reclamate dall’ente locale tramite provvedimenti di ingiunzione fiscale.