• I contribuenti potranno utilizzare il ravvedimento operoso, con riferimento alle sanzioni in tema di corrispettivi telematici di cui all’art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, anche se vi sia già stata constatazione (tramite PVC) da parte dell’Amministrazione Finanziaria entro il 31.10.2023 (senza, quindi, applicazione della riduzione a 1/5 della sanzione). Tale agevolazione è applicabile a condizione che:
  • gli errori/omissioni siano stati commessi dal 1.01.2022 e fino al 30.06.2023;
  • le violazioni non siano già state oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
  • il ravvedimento operoso sia perfezionato entro il 15.12.2023.
  • Ne discende che in presenza di ravvedimento operoso le sanzioni sono ridotte a 1/7 se la violazione risale al 2022, ovvero ad 1/8 se la violazione è relativa al 2023.
La mancata contabilizzazione di corrispettivi implica la necessità di ravvedere anche l’omesso versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell’Irpef/Ires. In relazione alle violazioni del 2022, è possibile evitare la dichiarazione infedele integrando i corrispettivi omessi entro il 30.11.2023 (scadenza di prestazione modello Redditi 2023).
 
La dichiarazione Iva infedele per violazioni di omessa certificazione dei corrispettivi relative al 2022 può essere ravveduta (sanzione del 90%, ridotta a 1/8). È necessario ravvedere anche l’omesso versamento dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche.Dalle interpretazioni dell’Agenzia sembra emergere che la sanzione da dichiarazione Iva infedele assorba la sanzione per omesso versamento dell’Iva periodica. Pertanto, sembrerebbe che se la violazione riguarda il 2022, si applica la sanzione del 90% ridotta a 1/7 per i corrispettivi e la sanzione del 90% ridotta a 1/8 per dichiarazione infedele. Se la violazione riguarda il 2023, si applica la sanzione del 90% ridotta 1/8 per i corrispettivi e la sanzione per omesso versamento dell’Iva periodica (30% con le riduzioni in base al momento del ravvedimento).