Ecco i primi chiarimenti sull’obbligo di
comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto dall’art. 13,
decreto-legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021.
Ambito di applicazione: soggetti
interessati– L’obbligo è previsto all’interno della disciplina in materia di
sospensione dell’attività imprenditoriale e interessa
esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. La
disposizione si applica ai lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori
inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c..
Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”, rispetto ai quali la legge n. 233/2021, di conversione del decreto legge n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione.
Tempistiche– Per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo secondo l’INL, l’obbligo di comunicazione nasce dall’11 gennaio (data di pubblicazione della nota INAIL) e si può adempiere entro i 7 giorni di calendario successivi e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 dicembre 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione– L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale di cui la nota fornisce l’elenco completo degli indirizzi mail fino ad oggi istituiti. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Contenuto della comunicazione la comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione– Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Sanzioni– “La sanzione amministrativa applicata, nei casi di omessa o infedele comunicazione, va da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale e non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.