Con giovedì 1°ottobre 2020, per l’invio allo SDI delle fatture elettroniche e dell’esterometro, saranno utilizzabili, in via facoltativa, le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.
E’ consigliabile che l’aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima, al fine di evitare che ci siano delle incompatibilità di software tra chi trasmette e chi riceve le fatture.
Il motivo dell’introduzione di ulteriori codici che identifichino più nello specifico la singola operazione è dovuto al fatto che l’Agenzia delle Entrate, dal 2021, vorrebbe proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale.
Premesso che difficilmente le bozze potranno essere esatte (ad esempio l’Agenzia non può sapere quale è la detraibilità Iva dei vari acquisti), la cosa da evitare è quella di commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall’Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LiPe, da condurre all’emissione di un “invito alla compliance” per spiegare le differenze, con dispendio di tempo, e spesso di denaro.
Fatta tale premessa, i primi codici introdotti nella nuova “nomenclatura” per quanto ad importanza e diffusione di utilizzo sono i codici per la fattura differita:
TD24 per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da DDT e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al DDT;
TD25 per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.
Ricordiamo che TD01 corrisponde alla fattura immediata e TD04 alla nota di creditoe così via.
Pertanto, le impostazioni tecniche verranno gestite dalle varie case di software bisognerà fare attenzione alla corretta imputazione dell’operazione da porre in essere ricercandola tra le alternative “specifiche proposte”. Non sarà più sufficiente indicare “nostra fattura” ma bisognerà distinguere tra “nostra fattura” e “nostra fattura differita” e così per tutti i casi in cui ci saranno dei codici per le singole operazioni puntuali.
La necessità di individuare la prima tipologia di fattura differita potrebbe essere dettata dal fatto che, differentemente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente, cioè quello di consegna o spedizione della merce. La seconda tipologia di fattura differita, invece, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.
Un nuovo campo è stato istituito per gestire le autofatture per splafonamento (TD21); attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la “autofattura denuncia”, dove si deve indicare, come “cedente/prestatore”, colui che ha emesso la fattura senza Iva che ha portato allo splafonamento.
Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che nell’autofattura per splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.
Sempre riguardo alla “natura documento”, è stato istituito il codice TD27, per la fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo.
In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.
Inoltre è stato istituito il codice TD26, cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni.
Quanto sopra sono solo alcuni dei nuovi codici identificativi delle operazioni Iva introdotti dalla normativa e utilizzabili OBBLIGATORIAMENTE dal 1/1/2021.