I contribuenti in REGIME FORFETTARIO NON SONO sostituti d’imposta e hanno l’obbligo di comunicazioni qualitative nel quadro RS dell’UNICO
I CONTRIBUENTI FORFETTARI, per previsione normativa non assumono la qualifica di “sostituto d’imposta” e, quindi, non devono operare, all’atto del pagamento, la ritenuta alla fonte.
Esempio : in caso di pagamento di una fattura di un professionista con ritenuta, da parte di un contribuente forfettario, lo stesso non dovrà effettuare la ritenuta d’acconto e successivamente versarla con modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento (situazione ordinaria), bensì dovrà pagare la fattura al lordo della ritenuta.
Tuttavia gli stessi contribuenti forfettari dovranno indicare nel “Quadro RS” della dichiarazione dei redditi, “il codice fiscale dei percettori dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”;
Inoltre sempre nel “Quadro RS” i contribuenti forfettari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi, ecc.). Nel caso vengano esercitate sia attività di impresa che di lavoro autonomo, dovranno essere compilate entrambe le sezioni del prospetto.