A partire dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione.
Si ricorda, che la normativa che prevede l’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di carburante da autotrazione comporterà il necessario cambiamento di comportamento tanto dei gestori di carburante quanto degli utenti titolari di partita Iva..
Infatti, dal 1° luglio 2018 sarà necessario richiedere la fattura elettronica al distributore stradale di carburante ed effettuare il pagamento con mezzi tracciabili per poter dedurre il relativo costo e detrarre l’IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la recentissima Circolare n. 8/E, ha voluto fornire i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione.
Le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.
Ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA afferenti gli acquisti di carburante per autotrazione da parte dei soggetti titolari di partita IVA, le nuove regole prevedono che il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con carte di credito, carte di carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co.6, del DPR n. 605/73, o da altro mezzo ritenuto idoneo con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.
Attenzione che sebbene l’Agenzia delle Entrate, da un lato, definisca come “puramente facoltative” le informazioni inerenti gli estremi identificativi del veicolo, dall’altro ne ravvisa la necessità ai fini della tracciabilità della spesa e della riconducibilità della stessa a quel determinato veicolo, elementi, questi, necessari per la deducibilità del relativo costo.
In sostanza nella fattura elettronica di acquisto di carburante sarà “obbligatorio” indicare la targa dei mezzi che hanno effettuato il rifornimento
Laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione “X” e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
Come riportato nella Circolare n.8/E dell’Agenzia Entrate, anche nell’ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» (cfr. l’articolo1, comma 3, di tale Decreto) – è possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della Circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.
Dal 1° luglio 2018, il titolare di partita IVA che abbia interesse a detrarre l’IVA relativa all’acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, deve necessariamente richiedere la fattura elettronica ed effettuare il pagamento mediante i mezzi di indicati dall’art. 19-bis1, co. 1, lett. d) del decreto IVA. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente e non più alternativamente, come invece previsto dall’abrogato DPR n. 444/97.
I mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72 sono i seguenti: Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; quelli elettronici previsti all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico. disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
La Circolare n.8/E chiarisce che sono, altresì, validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia fornisce degli esempi chiarificatori, di seguito riportati.
Si pensi al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.
Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel Provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge di Bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto degli ulteriori criteri previsti dal T.U.I.R.).
Altro caso è quello dei servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.
L’amministrazione finanziaria, al fine di incentivare il nuovo sistema di fatturazione elettronico e di pagamento, riconosce a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.