In data 8 settembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 contenente disposizioni urgenti in risposta sia alle esigenze finanziarie sia a quelle di sostegno in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19 purtroppo ancora in atto.
All’interno del Decreto Legge citato, un articolo in particolare si sofferma sul tema del lavoro, ossia l’articolo 5, il quale contiene disposizioni relative alla possibilità di smartworking e di congedo parentale in occasione di lavoratori dipendenti con figli in quarantena.
Attraverso tale articolo è stata cioè prevista la possibilità, per un genitore lavoratore dipendente, di svolgere la propria attività di lavoro in modalità smart working per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente con età inferiore a quattordici anni, o per parte di tale periodo, in relazione a quanto definito dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL di competenza per i casi di contatto con soggetto infetto all’interno dell’ambiente scolastico.
Qualora per il genitore, o per entrambi i genitori, non fosse possibile svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, per esempio per la natura stessa dell’attività lavorativa, è consentito, ad uno dei genitori, alternativamente all’altro, astenersi dal lavoro con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della propria retribuzione, quota calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’.
È importante precisare che per i giorni in cui un genitore decidesse di fruire di una delle misure appena citate, che sia lavoro in modalità smart working oppure astensione dal lavoro, all’altro genitore non sarà concesso fruire anch’esso di tali misure. Tali misure sono da considerarsi attuabili fino alla data del 31 dicembre 2020.
A supporto dei benefici menzionati, è stato riconosciuto un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, limite che verrà costantemente monitorato da parte dell’Inps, superato il quale non verranno considerate ulteriori domande.