E’ stato pubblicato il decreto attuativo che definisce la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i periodi d’imposta 2020 e 2019 per l’accesso al CFP perequativo previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del DL Sostegni bis n.73/2021.

Soggetti beneficiari –Possono beneficiare del contributo i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione e i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Risultano invece esclusi dalla misura i soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva al 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all’articolo 74, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Modalità di determinazione del contributo – In particolare, il contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti, le seguenti percentuali:

  • 30%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi e compensi compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello 2019 non spetta alcun contributo.

Adempimenti dichiarativi– Per l’ottenimento del contributo, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020. Laddove la dichiarazione sia stata presentata oltre tale termine, o non sia stata validamente presentata, il contributo non spetta.