Le cessioni di rottami, comprese quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti per facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che il debitore della relativa IVA è il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

Ai fini dell’individuazione del concetto di rottame, è necessario distinguere i rottami dai beni usati, in quanto questi ultimi, al ricorrere dei relativi presupposti, rientrano nel regime speciale del margine di cui agli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995, basato sull’applicazione dell’IVA sul margine di utile.

Come chiarito dalla circolare n. 28/E/2004, il regime del margine disciplina le cessioni di beni usati, intendendosi per tali quelli che sono suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione; il regime sui rottami, invece, disciplina le cessioni di beni che, viceversa, non sono suscettibili di reimpiego senza essere sottoposti ad ulteriore lavorazione o trasformazione.

In particolari ipotesi, tuttavia, può verificarsi che l’operazione economica di acquisto e rivendita di un bene sia interessata dall’applicazione di entrambe le normative speciali.

È il caso, per esempio, del rivenditore di rottami che acquisti presso un privato un’auto da demolire e che, successivamente, rivenda i singoli pezzi di ricambio ancora funzionanti. In tal caso, in relazione alla rivendita, si verificano le condizioni richieste per l’applicazione del regime del margine poiché il bene oggetto della rivendita è stato acquistato presso un privato e, inoltre, ha caratteristiche tali da poter essere utilizzato nello stato in cui si trova o previa riparazione.

La cessione del pezzo di ricambio deve, quindi, essere assoggettata ad imposta con le particolari regole del regime del margine, nella specie con determinazione forfetaria della base imponibile costituita dal 50% del prezzo di vendita, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 5, lett. b-ter), del D.L. n. 41/1995, che fa riferimento alle cessioni di “parti, pezzi di ricambio, o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche”.

Con la C.M. n. 177/E/1995, inoltre, è stata esaminata l’ipotesi in cui un bene usato, acquistato presso un privato e destinato ad essere rivenduto con il regime del margine, venga invece ceduto come rottame, come nel caso del rivenditore di beni usati che ha acquistato presso un privato uno stock di vestiti con il proposito di rivenderli separatamente e che, invece, ha poi rivenduto come stracci, vale a dire come rottami.

Il richiamato documento di prassi ha precisato che, nelle ipotesi di determinazione del margine con il metodo globale (in cui l’imposta dovuta per ciascun periodo mensile o trimestrale è commisurata al margine, costituto dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti aumentato delle spese di riparazione ed accessorie, effettuato nei periodi di riferimento), deve essere operata una rettifica in modo da diminuire l’ammontare degli acquisti del costo che era stato sostenuto per acquistare il bene che viene ceduto come rottame.