L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.491/2021 chiarisce che le fatture elettroniche recanti l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del Decreto Iva sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro.
Le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo ed Iva (articolo 6 tabella allegata Decreto n.642/1972), e che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, scontano l’imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva superi 77,47 euro. Considerato che alcune FE recano l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate il si tratta di comprendere quale sia il corretto comportamento per l’emissione di tali fatture.
Imposta di bollo– L’articolo 13 comma 1 della tariffa allegata al DPR n.642/1972 prevede che l’imposta di bollo sia dovuta nella misura fissa di 2 euro per le “fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. La stessa non è dovuta quando l’importo non supera i 77,47 euro.
Tale diposizione di carattere generale trova una deroga nell’ipotesi di cui all’articolo 6 del DPR n. 642/1972 che, infatti, esenta, dall’imposta di bollo le fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per tali documenti, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Nel caso in cui una parte dell’importo addebitato siano in parte somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente, e in parte da corrispettivi soggetti ad Iva, non trova applicazione la disposizione derogatoria di cui al citato art. 6 e quindi le fatture emesse sono soggette all’imposta di bollo.
Invece, laddove le somme anticipate per nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal cliente stesso, potrà applicarsi l’articolo 5 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972 che esenta dall’imposta di bollo.
In conclusione – Qualora una FE contenga sia importi soggetti ad Iva che esenti art. 15 DPR 633/72 per anticipazioni sarà da assoggettare anche ad imposta di bollo di 2 €. qualora le anticipazioni siano relative a spese e non a tributi.