Con il contratto A CANONE CONCORDATO CI SONO VANTAGGI SIA PER IL LOCATORE CHE PER IL CONDUTTORE

La locazione a “canone concordato” può essere definita come un contratto “standard”, i cui criteri    di stipula (durata, rinnovo, importo canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, ecc.) sono fissati a livello locale tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (ad esempio: Confedilizia)  e  le  principali  associazioni  sindacali  dei  conduttori  (ad esempio SICET). Il contratto è generalmente reperibile al comune di ubicazione dell’immobile.

E’ specificamente previsto e disciplinato dalla Legge n. 431/1998.

Normalmente il contribuente si fa assistere dalle organizzazioni territoriali di categoria per la stipula dei contratti concordati che quindi definiamo “assistiti”, in cui compare la sottoscrizione anche dell’associazione.

La norma non prevede l’obbligo di assistenza e pertanto chiamiamo contratti concordati “non assistiti” quei contratti senza l’assistenza e la sottoscrizione dell’associazione di categoria (es. Confedilizia), gestiti in autonomia dal contribuente, ma che rispettino tutti i criteri fissati a livello locale tra l principali organizzazioni (associazioni) della proprietà edilizia

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 31/E/2018 è intervenuta a fornire chiarimenti in merito all’attestazione che le parti devono acquisire nel caso in cui, nella stipula di un contratto di locazione a canone concordato, non si fanno assistere dalle associazioni categoria.

L’attestazione è obbligatoria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali legate a questa tipologia di contratto. Inoltre è precisato che non è obbligatorio ma è consigliabile, allegare al contratto, in sede di registrazione anche l’attestazione. Infine, è chiarito che nel caso in cui l’attestazione è allegata al contratto, su di essa non sono dovute imposta di registro e di bollo.

Con il contratto A CANONE CONCORDATO CI SONO VANTAGGI SIA PER IL LOCATORE CHE PER IL CONDUTTORE; soprattutto in un periodo di ribasso del mercato immobiliare e degli affitti i valori “concordati” si avvicinano sempre più a quelli del mercato libero.

Di seguito in breve le principali caratteristiche e agevolazioni

Al momento della stipula la durata minima deve essere  fissata in 3 anni e si rinnova automaticamente per altri due anni (proroga) alla scadenza.

Il Canone può oscillare entro fasce stabilite dagli accordi territoriali. E’ determinato dal prodotto tra il valore in euro del canone per metro-quadro dell’immobile. Il valore del canone per metro quadro dipenderà da diversi fattori, quali: categoria catastale, stato manutentivo dell’immobile, eventuali pertinenze, presenza di spazi comuni, ecc.

Esempio.

Gli accordi territoriali hanno stabilito che per un  appartamento di categoria non  di lusso (es.   A/2) situato in una zona periferica del comune di Monza, il valore  massimo  del  canone  per metro quadro deve essere di 4,00 euro. Considerando che l’appartamento è di 100 mq, se il contratto è stipulato a canone concordato, il canone mensile non può essere fissato in misura superiore a 400,00 euro (100 mq x 4 euro).

Benefici fiscali per entrambe le parti del contratto

 

Agevolazioni fiscali
Beneficio

fiscale

Locatore Conduttore
 

IRPEF

Sconto IRPEF del 30% sul canone di locazione Detrazione    per       canone            di         locazione abitazione principale più alta rispetto al

canone libero.

Cedolare

secca

Aliquota 10% (in luogo del 21%)
 

IMU e TASI

 

Sconto IMU e TASI del 25%

Sconto TASI del 25% (si ricorda che il conduttore non paga l’IMU mentre una

quota della TASI è anche a suo carico).

 

Imposta di registro

Corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro

assunto nella misura minima del 70%).

Corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro

assunto nella misura minima del 70%.