I “metodi tradizionali” si identificano come segue:
- naturale detrazione (Irpef e Irpef/Ires) a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione;
- cessione a terzi di un credito d’imposta, corrispondente all’ammontare della detrazione altrimenti spettante, utilizzabile poi in compensazione dal cessionario oppure ricedibile a terzi (salvo le limitazioni soggettive introdotte dapprima con l’articolo 28 D.L. 4/2022 e successivamente a cura dell’articolo 29-bis D.L. 17/2022);
- applicazione di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati e che viene da questo recuperato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile poi in compensazione dal cessionario oppure ricedibile a terzi (salvo le limitazioni soggettive di cui sopra), di importo pari alla detrazione che sarebbe altrimenti spettata al beneficiario;
- due sotto-varianti, di cui si è fatto cenno sempre nel precedente articolo, corrispondenti alla “cessione differita del credito di imposta” e allo “sconto in fattura parziale“.
Con il presente contributo, si vogliono mettere in risalto strumenti alternativi, normativamente accettati, utilizzabili al fine di frazionare il credito di imposta (mediante SAL o a mezzo di una cessione plurisoggettiva del credito) ovvero di dilatare – per quelle spese sostenute nel 2022 o in anni antecedenti – le tempistiche per la presentazione del modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica; la cui scadenza è stata da ultimo prorogata al 31 marzo 2023 attraverso la Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe”.
Sulla base del dato normativo e di quanto ricavabile dalla circolare AdE 24/E/2020, il committente che abbia sostenuto spese agevolate matura una detrazione cedibile solamente per il suo intero ammontare (salvo quanto infra specificato, in relazione all’interpretazione di favore fornita dalla circolare AdE 19/E/2022).
Allo stesso modo, per il committente, non sarebbe neppure possibile cedere il credito corrispondente alle singole rate annuali di cui la detrazione si compone, poiché tale possibilità viene concessa ai soli fornitori i quali abbiano applicato lo sconto in fattura ovvero ai diretti cessionari dei crediti fiscali.
Quanto appena detto vale per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Ecco che potrebbe avere senso, in questi casi, per i beneficiari originari, suddividere le spese in SAL (stati avanzamento lavori) sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e liquidati (e pagati), per procedere conseguentemente alla cessione nei confronti, per esempio, di un “familiare” che abbia la capienza fiscale necessaria ad assorbire detto credito.
Un esempio pratico e concreto aiuta a chiarire meglio quanto sopra esposto.
Supponiamo che un soggetto, alla data del 30 settembre 2022, abbia realizzato e pagato spese corrispondenti al 30% degli interventi complessivi di progetto, volti alla riduzione del rischio sismico (intervento agevolato con aliquota del 110%, in presenza di tutte le condizioni).
Sulla base di accordi sopraggiunti con l’impresa esecutrice, lo stesso, nel mese di novembre, vende all’impresa il proprio credito fiscale corrispondente alla detrazione spettante sulle spese sostenute relative al primo SAL.
Il committente completa così i lavori nel corso del 2023, grazie sia all’ottenimento della liquidità necessaria attraverso la cessione del credito di cui sopra sia alla proroga del superbonus per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (grazie alla modifica apportata dal n. 2 dell’articolo 9, comma 1, lett. a, D.L. 176/2022 al secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 D.L. 34/2020).
Nel nuovo anno, sapendo di non poter cedere il credito né a istituti finanziari né all’impresa esecutrice (la quale si era obbligata ad acquistare solo la prima tranche di credito maturato), decide di frazionare nuovamente l’intervento in un ulteriore SAL (di importo almeno pari ad un ulteriore 30%, ex articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020).
Ecco che questo nuovo credito maturato viene ceduto ad un soggetto privato (es. parente) identificato dal beneficiario/committente, disposto ad acquistare il credito perché titolare di partita Iva e/o con possibilità di compensare tributi come Irpef, Iva, Imu o debiti per ritenute.
Al contrario, la spesa sostenuta in concomitanza della fine lavori (nell’esempio, il saldo finale pari al 40%) sarà invece portata direttamente a scomputo dell’imposta lorda nella propria dichiarazione perché capiente (avendo comunque la possibilità, sulla quota residua di detrazione, di optare per la cessione differita negli anni successivi).
Ecco che, con una gestione più attenta dei singoli SAL, il committente dell’esempio ha potuto effettuare una cessione a favore di un soggetto privato che con molta probabilità non avrebbe proceduto all’acquisto se l’ammontare del credito ceduto fosse stato maggiore (corrispondente, nell’esempio, al 70%).
Al tempo stesso il committente ha potuto abbattere l’importo della sua detrazione, tarandola sulla base della propria imposta lorda.
Con l’esempio sopra riportato si è voluto mettere in risalto come, nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli “SAL” e dal “saldo” ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti.
Per concludere, si precisa come la circolare AdE 19/E/2022 (innovando rispetto a quanto si poteva ricavare ed interpretare nella già richiamata circolare AdE 24/E/2020) abbia peraltro chiarito in modo netto e definitivo che l’opzione di cessione del credito esercitata dal beneficiario della detrazione può riguardare anche solo una parte della detrazione, altrimenti spettante, lasciando quindi la parte restante in capo al beneficiario per la sua fruizione nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
Questa apertura dell’Agenzia Entrate, pertanto, dovrebbe leggersi come una ulteriore “arma” per i soggetti primi beneficiari delle detrazioni.
Di fatto, se prima della circolare AdE 19/E/2022si riteneva non fosse possibile procedere a cessioni parziali della detrazione, con l’interpretazione innovativa (e favorevole ai contribuenti) adottata dall’Agenzia Entrate, i committenti potrebbero anche decidere di cedere anche solo una parte della loro detrazione.
Da questa apertura, da accogliersi positivamente, ne deriva che:
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni (per quei crediti che sorgono da Comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022);
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente (sempre per quei crediti che sorgono da Comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022).
Si ricorda, infine, che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.
Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito.
Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).
Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.