Come noto, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
- per uno sconto sul corrispettivo dovuto,
- per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti.
Questa possibilità non è riservata soltanto ai contribuenti che sostengono spese per le quali è riconosciuta la spettanza del superbonus, ma a tutti i contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese riconducibili ai seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, Tuir);
- efficienza energetica (articolo 14 D.L. 63/2013; articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020);
- adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013; articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019);
- installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir; articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16- ter D.L. 63/2013; articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020).
Con il Provvedimento prot. n. 283847/2020 del 08.08.2020, l’Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni attuative per l’esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura.
Di seguito si propone un breve schema di sintesi.
L’opzione | L’opzione per la cessione o lo sconto può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori.Con riferimento al superbonus, si ricorda che gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento e ciascuno stato avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.L’opzione potrà essere esercitata anche negli anni successivi, per le rate residue non fruite delle detrazioni. |
Gli interventi | È possibile esercitare l’opzione per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021: non è invece possibile esercitare l’opzione per le rate residue delle detrazioni maturate negli anni passati. |
I requisiti previsti per il superbonus | Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità, che deve essere rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 D.Lgs. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.Si ricorda, inoltre, che è necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto, apposita asseverazione che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese.Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. |
Il visto di conformità | Ad oggi non sono stati ancora definiti i controlli richiesti ai fini dell’apposizione del visto di conformità.Il Cndcec ha annunciato la volontà di predisporre un’apposita check list, condivisa con l’Agenzia delle entrate, al fine di guidare le verifiche dei professionisti.Se, come ci si augura che sia, i controlli richiesti saranno solo formali, le procedure dovrebbero ricalcare quelle già note, e anche le polizze assicurative già stipulate dovrebbero essere sufficienti a coprire il nuovo rischio. |
La comunicazione | L’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate tramite l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.La comunicazione potrà essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020.Il mancato o tardivo invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate. |
La tempistica | La comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.Se l’opzione per la cessione è esercitata negli anni successivi, con riferimento alle rate residue non fruite di detrazione, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.Nel caso in cui sia prevista la trasmissione all’Enea di una copia dell’asseverazione (interventi di efficienza energetica), la comunicazione deve essere trasmessa a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte dell’Enea, della ricevuta di trasmissione dell’asseverazione. |
I soggetti | La comunicazione può essere trasmessa dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi sulle parti comuni), anche avvalendosi di un intermediario.Se non è stato nominato un amministratore di condominio, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.Se gli interventi beneficiano del superbonus, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore di condominio (ma, in quest’ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto di conformità è comunque chiamato a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni). |
Le correzioni e gli annullamenti | La comunicazione potrà essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.Sempre entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio, può essere inviata una comunicazione sostitutiva. Decorso tale termine, ogni successiva comunicazione si aggiunge alle precedenti. |
L’utilizzo del credito da parte dei cessionari | I cessionari e i fornitori potranno utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.I cessionari e i fornitori sono tenuti a confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione, tramite le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle entrate.La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.Si ricorda, tuttavia, che, in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari o i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. |