Scade il prossimo 7 settembre il termine per la comunicazione delle spese sostenute e da sostenere per poter beneficiare del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il credito di imposta dell’60% fino al limite di spesa di 100.000 euro (cui corrisponde un credito di imposta massimo spettante di € 60.000) è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (in possesso del codice identificativo), a fronte delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Il credito d’imposta del 60%, con l’emanazione del provvedimento dell’11 settembre che acquisisce il totale delle richieste, sono stati ridotti gli importi spettanti; siamo dunque arrivati a definire che sarà possibile usufruire solo del 15,6423 per cento del credito spettante riconosciuto, il che corrisponde a poco più del 9% del credito sul totale spese.
Ne consegue che l’ammontare massimo effettivo del credito d’imposta è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente (in assenza di rinuncia), moltiplicato per il 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro.
Le spese agevolabili possono essere:
a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) quelle sostenute per l’acquisto di:
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
- prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).
Le spese devono essere “sostenute” nel periodo nell’anno 2020 (dall’1.1.2020 al 31.12.2020), applicando:
- il principio di cassa, per gli esercenti arti e professioni;
- il principio di competenza, per le società.
L’importo da considerare è al netto dell’Iva se la stessa è detraibile
Inoltre, per quanto riguarda la sanificazione “interna”, per determinare l’ammontare della spesa sostenuta potrà essere utile, quale criterio adottabile, moltiplicare il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda), sommando anche le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti disinfettanti impiegati.
La comunicazione per il riconoscimento deve essere fatta telematicamente dall’apposita area del cassetto fiscale seguendo la sequenza : accesso al cassetto\servizi per\comunicare\comunicazione credito (ultima opzione in calce alla pagina)
La comunicazione deve contenere il riepilogo delle spese sostenute o da sostenere nel periodo temporale compreso tra il 20.07.2020 e il 07.09.2020. La comunicazione costituisce una sorta di “prenotazione” del credito effettivamente spettante, il cui ammontare verrà comunicato dall’Ufficio con apposito Provvedimento da emanarsi entro l’11 settembre 2020.
Inoltre, nel caso di cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione F24, occorrerà trasmettere un’ulteriore comunicazione, a cura del cedente a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta sanificazione.
Rilevanza fiscale dei crediti di imposta – Si ricorda che sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 125 in commento, credito d’imposta il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.