Lo spostamento del versamento della seconda rata di acconto era già previsto dal Decreto Agosto D.L. 104/2020, ma ora la situazione interpretativa si è complicata con l’emanazione del Decreto Ristori Bis.


In particolare il D.L. 104/2020 prevede, a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, la possibilità di prorogare il secondo acconto al 30 aprile 2021, relativamente alle imposte sui redditi e dell’IRAP, a condizione che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La misura è rivolta esclusivamente ai “soggetti ISA”, ovvero coloro che esercitano un’attività per la quale è stato approvato Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale, ma non vale per coloro che, seppure esercitando un’attività per la quale sia previsto ISA, non sono stati assoggettati allo stesso avendo superato la soglia massima di ricavi.

Tuttavia, ricordiamo che tra i soggetti destinatari rientrano certamente i contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio che esercitano un’attività per la quale sia previsto ISA, anche se notoriamente tali soggetti sfuggono all’indicatore sintetico stesso, così come vale anche per coloro che non hanno compilato ISA in forza di una qualche causa di esclusione (es. inizio o fine attività).

Giova infine ricordare che la misura si “estende” ai soggetti collegati al soggetto ISA. Ad esempio, se una SNC è incorsa nel calo di fatturato nella misura prevista, potrà procrastinare gli acconti ad aprile 2021 (IRAP), ed anche i soci potranno procrastinare i loro versamenti.

La novità introdotta con il decreto Ristori bis D.L. 149/2020 riguarda invece la possibilità di far “slittare” gli acconti di novembre, sempre al 30 aprile 2021, anche in assenza di calo di fatturato nella misura richiesta dal D.L. 104/2020.

Questa misura, si badi bene, è concessa esclusivamente a favore dei contribuenti rientranti nelle ipotesi previste dall’articolo 6 del decreto Ristori bis D.L. 149/2020, ovvero:

  • contribuenti i cui codici ATECO siano presenti negli allegati 1 e 2 del decreto-legge Ristori bis, D.L. 149/2020, pubblicato in GU il 9 novembre, ma solo nel caso in cui tali attività abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero solo se domiciliate o aventi sede in area rossa;
  • contribuenti che esercitano attività di gestione di ristoranti, nelle aree del arancioni e gialle (mentre il beneficio non spetta ai ristoratori in zona gialla, che proseguono l’attività seppure con una riduzione d’orario).


ATTENZIONE!!!! Salvo il caso dei ristoranti, la possibilità di versare ad aprile 2021 gli acconti di imposta di novembre, in assenza di calo di fatturato nella misura minima del 33% nel confronto primo semestre 2020 / primo semestre 2019, è prevista per le attività danneggiate e/o sospese solo se ubicate in area rossa.

Pertanto, ad esempio, una sala bingo, la cui attività è sospesa su tutto il territorio nazionale in forza del DPCM 3 novembre 2020, se ubicata in area gialla o arancione potrà procrastinare gli acconti solo se è intervenuto il calo del fatturato, mentre potrà “slittare” ad aprile 2021 senza preoccuparsi del calo di fatturato se ubicata in area rossa. A fronte, quindi, di un’attività sospesa per decreto su tutto il territorio nazionale, spettano trattamenti diversi a seconda del luogo di domicilio o esercizio dell’attività.

Con il termine “imposte sui redditi” si intendono anche le sostitutive, tuttavia dal testo della norma emerge il dubbio che la facoltà di posticipare l’acconto non riguardi l’INPS, salvo che nel seguito non vengano fornite indicazioni di senso contrario dall’Istituto.

Un aspetto che potrebbe destabilizzare l’interpretazione della norma è il fatto che si tratta di misure riservate alle attività domiciliate o aventi sede in area rossa, purché incluse negli allegati 1 e 2 D.L. 149/2020, fatto il salvo il caso dei ristoranti per i quali rileva anche l’area arancione. Ne consegue che se determinate aree di territorio dovessero cambiare colore, potenzialmente le disposizioni cui fare riferimento potrebbero variare, anche il giorno stesso della scadenza, al variare della classificazione dell’area geografica di interesse.