La Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl.

In particolare la nuova formulazione prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Quando secca l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore?

Se per l’obbligo di nomina gli anni di osservazione sono due, per la verifica della decadenza dei parametri che obbligano la nomina dobbiamo far riferimento e tre esercizi.

Invero, l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

I termini della nomina

Nelle società che superano i parametri contenuti la L. 55/2019, la nomina obbligatoria per i revisori legali è al momento oggetto di valutazione e dovrà essere concretizzata entro il 16 dicembre 2019 con l’accettazione dei rispettivi incarichi professionali.

In altre parole, entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:

  • modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
  • nominare il nuovo organo di controllo.

La legge 155/2017 prevede anche quali siano i soggetti che in caso di mancata nomina dell’organo di controllo in società obbligate all’adempimento, possano richiedere al tribunale di provvedere alla nomina.

La segnalazione di mancata nomina dovrà essere fatta al Tribunale e potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.

Pertanto sarà la stessa Camera di Commercio che potrà rilevare d’ufficio l’inadempienza e segnalare al Tribunale la necessità di nomina dell’organo di controllo per quelle società che hanno superato i parametri previsti.

Srl che hanno già nominato l’organo di controllo e si trovano sotto soglia.

Le Srl che, superando i limiti previsti dal D.Lgs. 14/2019, abbiano già provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore e che, dopo le modifiche della L. 55/2019, si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

Si deve fare particolare attenzione in caso di revoca dell’organo di controllo in quanto la norma prevede adempimenti differenti e seconda che si tratti di revisore o di collegio sindacale o del sindaco unico.

A tal riguardo va osservato che, per la revoca del revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.

Per la revoca, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015,ha ritenuto imprescindibile il decreto di approvazione del tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, che, con lo Studio n. 1129/2014/I, ha ritenuto bastevole la delibera dei soci nella quale deve essere esplicitata la giusta causa.

Alla luce delle evidenti interpretazioni contrastanti una soluzione di buon senso potrebbe essere quella di invitare i sindaci/revisore nominati a valutare l’abbandono della carica a seguito delle sopravvenute novità legislative.