NOUVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI IN F24

Nel Decreto fiscale (D.L. 124/2019) due importanti novità riguardano nuove modalità, termini e limitazioni alle compensazioni in F24.

  1. La disciplina finora riservata al comparto Iva viene estesa anche alle imposte dirette. Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e naturalmente con apposizione del visto di conformità qualora il contribuente non abbia raggiunto un punteggio ISA di almeno 8.

Considerato che i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono molto più estesi (termine ordinario 30/09) le relative compensazioni sono di molto limitate dovendosi prima presentare la dichiarazione e solo dopo che siano decorsi 10 si potrà procedere con le compensazioni. I crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta.

  • Per tutti i contribuenti, viene previsto l’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia (Fisconline) delle entrate o tramite intermediario (professionista abilitato). Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati potevano presentare con home-banking gli F24 con compensazione parziale (non a “zero”). Per tanto con l’introduzione della presente novità possiamo dire che “tutti” i contribuenti con o senza partita iva sono obbligati a presentare F24 con compensazioni solo tramite strumenti telematici dell’Agenzia (Fisconline) o intermediari abilitati. Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

Con le due novità sopra descritte l’Agenzia delle entrate potrà, ancor prima di effettuare le compensazioni, controllare l’effettiva spettanza del credito e, laddove il credito non dovesse risultare da una dichiarazione fiscale (eventualmente munita di visto di conformità), il modello di pagamento F24 potrà essere oggetto di scarto.

Tra l’altro, vengono previste rilevanti sanzioni in caso di indicazione, nel modello F24, di crediti non utilizzabili in compensazione. l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Il Decreto fiscale interviene su tale disciplina e prevede che, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate, oltre a comunicare la mancata esecuzione della delega di pagamento, applica la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita).

Il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione, ha trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate o procedere al pagamento (senza tuttavia beneficiare di alcuna riduzione). La disciplina sanzionatoria appena analizzata sarà applicabile alle deleghe di pagamento presentate a partire dal Marzo 2020.