Viene istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Tale indennità è riconosciuta ai soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  3. aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 % della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;
  4. aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

ATTENZIONE! – I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate.

L’Importo mensile – pari ad almeno 250 euro – non può in ogni caso superare il limite di 800 euro.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. La domanda di ISCRO dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, accompagnata dall’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse.