GESTIONE SEPARATA INPS – aliquote – acconti – versamenti

Le Gestione separata INPS è la contribuzione obbligatoria per tutte le categorie imprenditoriali e professionali residuali che non siano iscritti alla gestione “artigiani”, “commercianti” ovvero non siano dipendenti.

In pratica si tratta in genere dei professionisti senza cassa, collaboratori a progetto, parasubordinati, venditori porta a porta, a domicilio, dottorati, amministratori di società, ecc. che devono pagare alla “gestione separata” una quota annuale corrispondente ad una percentuale del reddito prodotto.

L’iscrizione alla gestione separata deve essere fatta tramite apposita procedura dal sito dell’INPS entro la data di versamento dei contributi.

Alle aliquote, di anno in anno stabilite, va inoltre versato un ulteriore 0,72%, articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.

Aliquote Inps gestione separata: nel 2018 scende al 25%:

Le aliquote gestione separata, negli ultimi anni hanno subito varie modifiche che ne hanno deciso l’aumento e poi il blocco dell’aumento.

 

Lavoratori iscritti solo alla gestione separata Percentuale ridotta per:

pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica:

2012  27,72%  18,00%
2013  27,72%  20,00%
2014 27%  22,00%
2015  27%  23,50%
2016 27,72%  24,00%
2017  25,72% novità Legge di Bilancio 2017  24,00%
2018  25,72%  24,00%

Il versamento dei contributi INPS per lavoratori a progetto e venditori porta a porta, amministratori di società, sono versati direttamente e interamente dal committente e saranno così ripartiti per 2/3 dal committente e per 1/3 dal collaboratore.

Il Datore di lavoro, deve pertanto pagare per intero i contributi tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo alla prestazione e poi trattenere dal costo della suddetta, la quota dei contributi spettante al lavoratore.

Versamento scadenza acconto e saldo 2018:

I professionisti iscritti alla Gestione separata INVECE versano i contributi con F24 online, secondo le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (giugno e novembre)

Il libero professionista iscritto alla Gestione separata, paga i contributi previdenziali INPS in base al reddito effettivamente percepito nell’anno di imposta di riferimento. Non è previsto per questo tipo di cassa un versamento minimale obbligatorio.

Calcolo dell’acconto dovuto per il 2018

Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell’acconto, si ricorda che l’importo è pari all’80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Unico 2017, ricavabili:

  • nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni);
  • nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate);
  • nel quadro LM  (soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” o “forfettario”).

L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi per l’anno 2018 entro il 30 giugno 2018 (saldo e primo acconto) e 30 novembre (secondo acconto).

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2018 inferiore a quanto dichiarato nel 2017 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Dove si paga il modello F24?

I titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i pagamenti dei contributi obbligatori per l’iscrizione alla Gestione Separata, mediante il modello F24 in via telematica.

E vanno presentati e trasmessi, inviati per via telematica:

  • Direttamente dal contribuente: mediante il servizio telematico (Fisconline) o servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi).
  • Tramite intermediari abilitati al servizio telematico Entratel: se aderenti a specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Rateizzazione   

Il pagamento delle somme dovute a titolo di saldo e primo acconto, ovvero, la scadenza rata di Giugno, può essere rateizzato in rate mensili di uguale importo, dove la prima rata deve essere versata entro lo stesso giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, mentre le altre rate vanno versate entro il 16 di ogni successivo mese fino al mese di novembre.

L’importo da pagare è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, secondo il tasso previsto ed indicato presso le banche, concessionari ed uffici postali.

Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata. Inoltre, nella colonna “periodo di riferimento”, si deve indicare, prima del periodo stesso, il numero di rate prescelto (da 2 a 6).