Il DL Sostegni bis n.73/2021 pubblicato sulla GU n.123 del 25-05-2021, prevede un nuovo contributo a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021. In realtà, il nuovo contributo prevede differenti possibilità di accesso. Analizziamole nel dettaglio.

CFP automatico

Ai soggetti che hanno beneficiato del CFP Sostegni verrà riconosciuto in automatico, con le medesime modalità indicate nell’istanza originaria, una somma pari al 100% di quella precedentemente riconosciuta. Quindi, tali soggetti vedranno raddoppiare il beneficio, senza dover presentare alcuna domanda, sempre che il contributo originario non sia stato restituito e che la partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del Sostegni bis.

Soggetti beneficiari soggetti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo del DL Sostegni, che non lo abbiano indebitamente percepito o restituito.
Importo contributo 100% del contributo già riconosciuto del DL Sostegni
Modalità di erogazione accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nel caso in cui il richiedente per il precedente contributo abbia optato per tale scelta.

Contributo alternativo

Viene inoltre previsto un contributo, alternativo al precedente, ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi o compensi del 2019 inferiori a 10 milioni di euro, che presentino un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Soggetti beneficiari soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR; residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Soggetti esclusi soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, enti pubblici di cui all’articolo 74, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti per l’accesso Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per la determinazione del contributo occorrerà applicare una diversa percentuale, variabile in base all’ammontare dei ricavi e a seconda se si abbia o meno beneficiato del CFP del DL Sostegni, alla differenza tra le predette medie mensili.


Previsto un altro CFP

Infine, il decreto prevede il riconoscimento  di un contributo ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 – esclusi coloro che hanno cessato partita IVA alla data di entrata in vigore del Sostegni bis, gli enti pubblici art. 74 TUIR e i soggetti art. 162-bis TUIR – che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto successivo decreto MEF.

Soggetti beneficiari soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR; residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Requisiti per l’accesso   Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del MEF.
Importo contributo è determinato applicando alla differenza dei risultati economici d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti, la percentuale definita con decreto MEF.

CFP Residuale

Nel caso in cui le somme stanziate per il CFP Sostegni, nonché per il CFP Sostegni-bis (automatico e aprile/marzo) risultassero esuberati, allora le stesse verranno destinate ai fini di un nuovo contributo a fondo perduto, destinato ai titolari di reddito agrario (ex art. 32 TUIR) ed alle imprese con ricavi di cui all’articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, nonché ai professionisti con compensi ex art. 54 comma 1 TUIR, superiori a 10 milioni di euro e entro 15 milioni di euro.

Per la verifica della soglia di ricavi o compensi occorre guardare al secondo esercizio precedente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero all’anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Ai fini dell’accesso a questo contributo sarà richiesto un calo di fatturato di almeno il 30% nel confronto tra anno 2019 e anno 2020, oppure un calo di fatturato di almeno il 30% nel confronto tra il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020 e il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021.

Quanto alle modalità di determinazione del contributo, tutto viene ovviamente demandato ad un successivo decreto attuativo MEF posto che, come si è detto, questo contributo verrà ad esistenza solo se, e nella misura in cui, le somme stanziate per il CFP Sostegni e Sostegni-bis dovessero restare in parte inutilizzate.