Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19% dei premi versati per coprire il rischio di eventi calamitosi.
Nell’attuale silenzio dell’Agenzia, pare corretto sostenere che non esista alcun limite né franchigia alla spesa da portare in detrazione, sempre a condizione che l’importo riguardi la copertura del rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
Per “eventi calamitosi” sembra corretto sostenere che si tratti di accadimenti, aventi cause umane o naturali, che possono propagare i loro effetti dannosi a tutto ciò che si trova in un determinato territorio. Pertanto, a titolo esemplificativo possono pacificamente rientrare in tale categoria terremoti, alluvioni, frane e uragani.
Per quanto riguarda la copertura contro l’ incendio, sembra opportuno escludere dalla detrazione in esame la mera “polizza scoppio e incendio” che normalmente è richiesta dagli istituti di credito ai fini della concessione del mutuo.
Ciò in quanto la stessa è finalizzata a coprire il rischio di danni alla propria abitazione derivanti da un evento singolo, limitato nello spazio e non connotato dai “caratteri catastrofici” che sembrano invece essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
Per concludere, si sottolinea come nella prassi si siano ormai diffuse le cd. polizze “multirischio”, in grado di coprire al contempo più rischi inerenti ad un medesimo immobile. In tal caso, ai fini della detraibilità, sembra ragionevole ritenere che l’assicurazione interessata debba necessariamente effettuare un distinguo all’interno del premio versato, individuando puntualmente le somme destinate a coprire i vari rischi contemplati.