Si definiscono IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (Gaasivore) le aziende che rispettano i seguenti requisiti:

  • consumo medio gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Smc/anno)
  • operano nei settori ATECO di cui all’allegato 1 del Decreto Ministeriale 2/03/2018.

Si definiscono invece IMPRESE NON GASIVORE tutte le altre non inquadrabili come GASIVORE.

A differenza dal credito “energia” per il quale va effettuato un calcolo soggettivo della spesa effettuata dall’impresa, andando in prima istanza a verificare il differenziale di spesa tra i corrispettivi trimestrali del 2019 rispetto ai rispettivi corrispettivi del 2022, per il credito “gas naturale” la verifica è oggettiva, viene fatta sulla variazione del prezzo giornaliero medio delle contrattazioni del mercato del gas naturale relativamente alla media dei trimestri 2019 rispetto ai corrispondenti trimestri 2022.

Premesso che dalla consultazione del “borsino” del gas si riscontra che in tutti i trimestri del 2022 il prezzo medio giornaliero del gas è sempre maggiore di più del 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 possiamo affermare che a tutti spetta il credito gas.

Imprese NON Gasivore 3° trim 2022 4° trim 2022
Credito spettante 25% spesa 40% spesa

IN BREVE

E’ previsto un credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. La misura del credito per il secondo e terzo trimestre 2022 era fissata al 25 per cento.

Le imprese diverse da quelle energivore e gasivore che hanno mantenuto lo stesso fornitore per gli anni 2019 e 2022 possono richiedere il conteggio del credito direttamente al proprio venditore: ove l’impresa destinataria del contributo nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022 utilizzi lo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, quest’ultimo è tenuto, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, a inviare al proprio cliente (su richiesta), una comunicazione da cui emerga il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per i periodi di interesse (si veda delibera 474/2022/R/COM Arera).

Si ricorda, infine, che i crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ed eventualmente cedibili solo per intero; con riferimento ai crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro la data del 30 giugno 2023 (data in precedenza fissata al 31 marzo 2023).

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti in questione dovranno inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della stessa saranno definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia.

  • Incidentalmente si ricorda che la legge di bilancio, ad oggi non ancora approvata, prevede per le imprese non gasivore, il potenziamento del credito di imposta in misura pari al 45%, in luogo del 40%, della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Lo stesso sarà compensabile entro il 31.12.2023