La normativa Iva prima dell’entrata in vigore del Decreto 119/2018 disponeva che il contribuente doveva registrare le fatture attive e le autofatture entro 15 giorni dalla data di emissione.

Inoltre disponeva che le fatture “differite” (precedute da DDT) dovevano essere registrate, invece, entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

Con l’entrata in vigore del D.L. 119/2018 questa differenza viene eliminata.

In particolare, l’articolo 12 del decreto ha stabilito che tutte le fatture emesse, “immediate” o “differite/riepilogative”,  quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extraUe devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

ESEMPIO: la fattura di un’operazione effettuata, ad esempio, il 3 ottobre può essere annotata nel registro delle fatture emesse fino al 15 novembre, comunque in tempo utile per entrare nella liquidazione del mese di competenza; benché registrata entro il 15 novembre essendo relativa ad una operazione di ottobre rientrerà nella liquidazione di ottobre; con le vecchie regole, invece, il documento avrebbe dovuto essere registrato obbligatoriamente entro il 18 ottobre.

La norma, tuttavia, conserva l’eccezione prevista per le operazioni di “cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente” (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)), (operazioni triangolari) disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese, consentendo di fatto lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta; infatti in tal caso il mese di riferimento per la liquidazione dell’Iva sarebbe il mese di registrazione.

A partire dal 1° luglio 2019, la modifica dell’ articolo 21 comma 4, consentirà l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’ effettuazione delle operazioni. Rimangono invariate, invece, le modalità di registrazione.