Un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive a livello dilettantistico, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica. Se le ASD hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di formazione sia nella gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

I criteri per distinguere l’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica sono indicati dal Consiglio nazionale del CONI. L’attività sportiva professionistica non può essere esercitata da ASD ma soltanto nella forma di società per azioni (S.p.A.) e di società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.

Le SSD godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione. I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come ASD o come SSD sono principalmente: – la dimensione dell’associazione – l’organizzazione e la gestione – il rischio d’impresa – l’autonomia patrimoniale.

Le tipologie di associazioni esistenti sono: associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta, ONLUS. È la forma più elementare di associazionismo

L’associazione non riconosciuta è la forma più elementare di associazionismo, non è prevista alcuna forma di controllo da parte dell’autorità amministrativa, può essere sufficiente un accordo verbale tra i soggetti che intendono svolgere l’attività, ma se l’associazione intende assumere la veste di ASD la forma scritta è obbligatoria.

L’associazione riconosciuta è dotata di personalità giuridica ossia il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati. Per ottenere il riconoscimento è necessario che l’associazione venga costituita mediante atto pubblico ed esso andrà richiesto presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo. Una volta ottenuto il riconoscimento ed effettuata l’iscrizione nell’apposito registro, l’associazione acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che dei debiti sociali risponderà soltanto l’associazione con il proprio patrimonio.

Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono richiedere la qualifica di ONLUS alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.

Per ottenere tale qualifica è necessario avere specifici requisiti

Lo Statuto riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività. Il contenuto dello Statuto non è libero: le norme, infatti, stabiliscono le clausole che esso deve necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende svolgere e per ottenere benefici fiscali.

In particolare, per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovrà contenere:

  • denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva;
  • oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica;
  • attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • assenza di fini di lucro (e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche indirettamente tra gli associati);
  • norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche sociali);
  • obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione;
  • modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio.

Se l’ASD intende fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo dovrà integrare il proprio Statuto con queste ulteriori clausole:

  • divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l’effettività (escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa);
  • diritto di voto per gli associati o partecipanti maggiori di età per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione;
  • criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
  • quota o contributo associativo non trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Dopo aver richiesto il  codice fiscale , l’associazione dovrà registrare l’atto costitutivo e lo Statuto presso l’Agenzia delle Entrate. L’associazione dovrà presentare all’Ufficio Territoriale.

Se l’associazione intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini IVA deve aprire la partita IVA.

In tal caso ha anche l’obbligo di iscrizione al REA, il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative tenuto dalla Camera di Commercio.

Il riconoscimento dell’associazione a fini sportivi presuppone l’iscrizione del Registro tenuto dal CONI che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale. Per la procedura d’iscrizione si rinvia al sito del Coni.

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendano fruire dei vantaggi

fiscali devono presentare il modello EAS, vale a dire quel modello che consente di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dell’associazione e le notizie fiscalmente rilevanti, nonché le eventuali variazioni.

Benché non ci sia obbligo di tenere i libri sociali è consigliabile compilarli in modo ordinato e sequenziale al fine di tracciare gli atti associativi.

Le figure presenti all’interno di una ASD sono, solitamente: gli associati, l’assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. Le cariche sono elettive.

L’adesione all’associazione deve avere carattere stabile e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l’ASD svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale.

Se le ASD svolgono solamente attività istituzionali:

  • seguono gli adempimenti contabili previsti nello Statuto (redigere un rendiconto economico-finanziario e rilevare tutte le entrate e le uscite);
    • non hanno obbligo di vidimazione dei libri contabili;
    • non hanno obbligo fiscale di tenere i libri contabili e i registri Iva;
    • non hanno obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, né di presentare la dichiarazione Iva.

Se le ASD svolgono anche attività commerciale, invece:

  • hanno l’obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale.
    • devono tenere le scritture contabili obbligatorie per l’attività commerciale svolta.

Un particolare regime agevolato è previsto dalla Legge 398/91 per le ASD che permette di liquidare l’iva in modo forfettario e tassare il 3% dei ricavi.

Il Consiglio Direttivo della ASD deve annualmente redigere il rendiconto contabile-economico-finanziario dal quale deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma più che altro simile ad una prima nota di cassa che registra entrate e uscite.

Nel rendiconto potranno essere riportate quote associative, beni, contributi, lasciti ricevuti, donazioni, sponsorizzazioni, oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche (costi del personale, spese varie), ecc.

Uno degli aspetti fondamentali da considerare nelle ASD (SSD) sono I vincoli di scioglimento, ovvero l’obbligo di devolvere il patrimonio associative ad altre associazioni o enti con medesimo scopo promozionale.

L’Assemblea straordinaria dei soci delibera lo scioglimento con l’approvazione di almeno i tre quarti dei soci iscritti nel relativo libro soci.

ASPETTI FISCALI

Il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme e l’iscrizione nel registro del CONI consentono alle associazioni sportive dilettantistiche ASD (anche SSD) di accedere a specifiche agevolazioni fiscali, per l’attività NON istituzionale svolta che altrimenti ricade sotto le norme ordinarie per l’attività commerciale svolta con apertura di partita iva e iscrizione presso la competente CCIAA.

Le associazioni che realizzano solo attività istituzionali, non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione Irap ed il modello EAS.

Non sono comunque considerate attività commerciali e pertanto non sono soggette a imposizione le prestazioni di servizi (non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile) quando:

  • sono conformi alle finalità istituzionali dell’ente
  • manca una specifica organizzazione;
  • i corrispettivi (cioè gli incassi) non eccedono i costi direttamente imputati alla specifica attività.

Ai fini Iva le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate in via occasionale nell’ambito della propria attività istituzionale, gli ENC restano estranei all’ambito di applicazione dell’Iva, come se fossero dei consumatori finali: si considerano “soggetti passivi” solo quando effettuano operazioni commerciali.

Le raccolte pubbliche occasionali di fondi sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

IRAP (attenzione che in alcuni casi è dovuta anche per attività istituzionale)

L’Irap è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è calcolata sul

valore della produzione.

Se l’associazione svolge solo attività istituzionale non commerciale, il valore della produzione su cui calcolare l’Irap è data dalla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo (cosiddetto metodo retributivo) a cui sottrarre le deduzioni previste.

L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap.

SE SI SVOLGONO ANCHE ATTIVITA’ COMMERCIALI

Gli enti non commerciali possono avere un reddito di impresa derivante da un’attività commerciale esercitata in via secondaria. In tal caso devono richiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva.

Per legge, si intendono sempre attività commerciali:

  • cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • pubblicità commerciale;

REDDITO D’IMPRESA LEGGE 398/91

Per determinare il reddito di impresa sul quale calcolare le imposte si applica il regime ordinario.

La ASD (SSD) può fare l’ opzione per il regime forfetario se rispetta I limiti per la contabilità semplificata.

Inoltre, è possibile optare per il più favorevole regime previsto dalla legge 398/91, qualora i proventi da attività commerciali non abbiano superato l’importo di 250.000 euro nel periodo di imposta precedente.

Le ASD che svolgono attività commerciale devono in ogni caso presentare il Modello REDDITI ENC (Enti non commerciali) e, ove dovuto, la dichiarazione Irap, Iva e sostituti d’imposta e tutti gli adempimenti delle normali attività commerciali..

Le associazioni che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli enti associativi hanno poi l’onere della comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante modello EAS

IL REGIME FORFETARIO

Con tale metodo il reddito si determina applicando delle percentuali forfettarie

di redditività ai ricavi.

IL REGIME AGEVOLATO DELLA LEGGE 398/91

La legge 398/1991 prevede condizioni particolarmente favorevoli che consistono in:

  • specifiche modalità per determinare il reddito d’impresa
  • specifiche modalità di applicazione dell’Iva
  • semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali.

Il regime è riservato, su opzione, alle associazioni che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori a 250.000 euro.

Si tratta delle attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali, ad esempio, vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all’evento specifico, cene sociali, lotterie.

In tale regime la tassazione ai fini delle imposte dirette si applica al 3% al totale dei proventi

Ai fini Iva, le associazioni con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro possono applicare il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, salvo opzione per il regime agevolato ex 398/91 che prevede ai fini Iva che la base sia pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi.

Gli enti che accedono al regime fiscale della legge 398/91 sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dall’emissione delle fatture e degli scontrini e/o ricevute fiscali (tranne che in determinati casi) e dalla presentazione della dichiarazione Iva. Sono invece tenuti a:

  • conservare copia della documentazione relativa a incassi e pagamenti;
    • numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto e le fatture eventualmente emesse;
    • annotare, anche con un’unica registrazione, i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, su un prospetto riepilogativo, opportunamente integrato24;
    • annotare distintamente, nello stesso registro, i proventi che non concorrono a formare reddito imponibile fino a 51.645,69 euro le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie;
    • redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
    • fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie;
    • effettuare gli ordinari adempimenti previsti per eventuali acquisti intracomunitari;
    • procedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva entro il termine di liquidazione trimestrale;
    • redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto (entrate e spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale va allegata una relazione illustrativa;
    • effettuare la ritenuta d’imposta su compensi, indennità e rimborsi corrisposti                                  
    • presentare il Modello Unico Enti non commerciali e, nei casi in cui siano dovuti, il Modello 770 e il modello IRAP;
    • tenere il libro soci e il libro delle assemblee;
    • emettere titoli di accesso da appositi misuratori fiscali per le attività spettacolistiche diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche; per le manifestazioni sportive dilettantistiche è consentito utilizzare titoli di ingresso o abbonamenti provvisti di contrassegno SIAE in alternativa ai titoli di accesso emessi tramite misuratore fiscale;
    • rispettare le prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti: i pagamenti effettuati o ricevuti devono essere eseguiti tramite strumenti tracciabili se di importo superiore a 1.000 euro (il limite è stato innalzato dal 1° gennaio 2015, in precedenza era di 516,46 euro).

COMPENSI EROGATI DA ASD (SSD)

Come tutti gli enti non commerciali, le ASD, nello svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi di prestazioni di lavoro per le quali erogano compensi, rimborsi, premi, indennità, ecc.

A seconda della tipologia di rapporto di lavoro (lavoro dipendente, assimilati a lavoro dipendente, lavoro autonomo, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), gli adempimenti fiscali possono variare. Per comprendere la tipologia di rapporto di lavoro occorre valutare caso per caso.

Alle ASD sono riservate particolari agevolazioni per le somme erogate:

  • nell’esercizio diretto di un’attività sportiva dilettantistica (atleti dilettanti, arbitri e giudici di gara che partecipano direttamente alla manifestazione sportiva; somme relative all’attività di formazione, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica (allenatori, istruttori, ecc.), a prescindere dall’esistenza di un collegamento diretto tra l’attività e una manifestazione sportive);
  • in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale (attività di Segreteria, amministrazione, contabilità…).

Tali somme sono considerate “redditi diversi” per chi le percepisce e non concorrono a formare il reddito fino alla somma di 10.000 euro annui

I rimborsi di spese documentate sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito di chi li ha percepiti.

ATTENZIONE AI COMPENSI CORRISPOSTI

Per i compensi erogati ad associati o a componenti del Consiglio Direttivo è necessario fare attenzione alla loro misura, perchè se superano il  20% dei medesimi compensi previsti dai contratti collettivi, l’Agenzia presuppone una distribuzione intiretta di utili che è operazione non possible da parte della ASD (SSD)

COME FINANZIARE LA VOSTRA ASD (SSD)

  • Pubblicità e sponsorizzazioni sempre considerate attività commerciali. Documentare con contratto e fattura.

Proventi occasionali e saltuari raccolti in occasione di eventi inerenti l’attività istituzionale. Non concorrono alla formazione del reddito e devono risultare dal rendiconto annuale con indicazione separata (fino a due eventi all’anno e per un importo annuo massimo di 51.645,69 euro.

CINQUE PER MILLE

Si tratta della somma – che corrisponde a una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF – che i contribuenti possono destinare, tra gli altri, alle ASD, indicando l’associazione beneficiaria nella propria dichiarazione dei redditi.