Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 358844 del 20 novembre 2020 sono state definite le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto riconosciuti in base al decreto Ristori e Ristori bis.
Occorre primariamente ricordare che sono tenuti alla presentazione dell’istanza i soggetti che rientrano tra i soggetti beneficiari del nuovo contributo, ai sensi dei summenzionati decreti, che non siano già stati beneficiari del CFP previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio D.L. 34/2020.
La domanda dovrà essere presentata solo dai “nuovi” aventi diritto, ovvero da parte di coloro che erano rimasti esclusi da primo contributo a fondo perduto per superamento della soglia di ricavi (requisito assente nel CFP Ristori 1 e 2), oppure coloro che – seppure avendone diritto – non avevano presentato istanza.
Diversamente, i contribuenti che hanno già beneficiato del primo contributo a fondo perduto, e che rientrano tra i soggetti previsti dal decreto Ristori 1 o 2, non dovranno far altro che attendere l’accredito delle somme, che avviene in automatico e la cui liquidazione è, almeno in parte, già cominciata. La trasmissione dell’istanza, a cura del contribuente o di un intermediario delegato al cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, deve essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. È possibile conferire una specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza a favore di un intermediario ex art. 3 DPR 322/98 (Commercialista); in tal caso l’intermediario dovrà fornire direttamente nell’istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il fatto di aver ricevuto in tal senso delega.
Il canale sarà aperto dal 20 novembre sino al 15 gennaio 2021. Entro questo lasso di tempo è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa, che andrà automaticamente a sostituirsi alla precedente. Questa “sostituzione”, tuttavia, è consentita solo fintanto che non sia stato già stato eseguito il mandato di pagamento. Diviene pertanto fondamentale seguire il flusso delle ricevute, che anche in questa riedizione del CFP prevede due passaggi: una prima ricevuta viene rilasciata a seguito della presentazione dell’istanza, a documentarne la presa in carico (o lo scarto a seguito di controlli formali) e, solo successivamente, viene rilasciala la seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, oppure lo scarto della stessa, con specifica dei motivi del rigetto. Si evidenzia pertanto che l’invio di una istanza sostitutiva è consentito solo prima del rilascio della seconda ricevuta.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio presente nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi”. Inoltre, se la trasmissione è effettuata da intermediario, il contribuente istante sarà informato dall’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta presentazione dell’istanza (e di eventuale successiva rinuncia), a mezzo PEC. Queste informazioni al contribuente sono disponibili anche nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Quanto alla determinazione dell’ammontare del contributo spettante, primariamente occorre ricordare che lo stesso spetta esclusivamente a coloro che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, e che risultano attivi alla data di presentazione dell’istanza. I soggetti beneficiari sono coloro che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati:
- nell’Allegato 1 al decreto Ristori, ovunque ubicati
- nell’Allegato 2 al decreto ristori-bis, ma solo se aventi domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa” (aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto ristori-bis).
Condizione di accesso al contributo è l’essere incorsi in una riduzione del fatturato/corrispettivi nella misura richiesta: l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve
risultare inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. La determinazione della
variabile “fatturato/corrispettivi” segue le regole già esaminate in
occasione del Decreto Rilancio: occorre fare riferimento alla data di
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei
servizi.
Il contributo, inoltre, spetta comunque, indipendentemente
dal calo di fatturato, ai soggetti che hanno aperto partita IVA a
partire dal 1° gennaio 2019.La determinazione del contributo avviene come segue:
- Fatturato/corrispettivi aprile 2019 meno Fatturato/corrispettivi aprile 2020, moltiplicato:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (D.L. 34/2020);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (D.L. 34/2020);
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio;
- Contributo minimo 1.000 euro per le ditte individuali, e 2.000 euro per le società.
- L’ammontare risultante dall’applicazione dei criteri elencati al punto precedente deve poi essere moltiplicato per la percentuale prevista dal decreto Ristori o Ristori-bis, a seconda dell’attività svolta.
- In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.