LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE PASSIVE DI FINE ANNO SEGUE REGOLE DIVERSE PER EFFETTO DI SPECIFICA PREVISIONE NORMATIVA  

ATTENZIONE che in occasione della liquidazione Iva dell’ultimo mese/trimestre dell’anno la modalità di liquidazione cambia a seconda della data fattura, data ricevimento e data di registrazione. Prima di affrontare nello specifico l’importante argomento facciamo un breve riassunto sulle regole ordinarie che utilizziamo in corso d’anno, ma non per l’ultimo mese/trimestre.   L’art. 19, comma 1 del Decreto Iva, come modificato dal D.L. n. 50/2017, dispone che, in ottemperanza al principio di neutralità dell’imposta, il diritto alla detrazione Iva sulle fatture passive sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, che corrisponde, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del medesimo decreto, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini Iva e si esercita, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
NOTA BENE – L’art. 6 del D.P.R. 633/1972, rubricato “Effettuazione delle operazioni”, individua il momento di effettuazione delle operazioni a cui consegue l’esigibilità e l’applicazione del tributo Iva, distinguendole a seconda della tipologia di operazione svolta.    
  Resta inteso che, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati, viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, o pagato, alla data di emissione della fattura, o a quella del pagamento. Sotto il profilo formale, il possesso di una valida fattura, nel panorama telematico della fatturazione elettronica, corrisponde a precisi momenti che individuano con certezza la data di ricezione del documento. Pertanto in epoca telematica, in funzione dell’esito della trasmissione del formato XML al sistema SDI potremmo avere differenti situazioni che individuano diversi termini di ricevimento della fattura ovvero:

1) Se recapito positivo da parte dello SdI si considera la data di ricezione da parte del destinatario, indicata nella ricevuta di consegna.

2) Se mancato recapito da parte dello SdI si considera la data di presa visione o scarico della fattura da parte del destinatario.

3) Scarto da parte dello SdI la fattura è considerata non validamente emessa.

Il possesso (ricezione) della fattura di acquisto, invero, non è sufficiente per potersi detrarre l’iva ma è necessaria l’annotazione della fattura nel registro iva acquisti entro la data di liquidazione periodica del periodo a cui si riferisce la fattura. In ogni caso, l’annotazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per esercitare la detrazione Iva, ossia, come visto, entro il termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.   Fatta questa breve ma utile introduzione sui normali termini di detrazione dell’Iva vediamo ora cosa cambia in maniera radicale per le liquidazioni dell’ultimo mese/trimestre dell’anno. Potremmo dire in breve che sostanzialmente per effetto di un’apposita previsione normativa cambiano i termini di detrazione iva ma solo per le fatture passive quando ci troviamo a dover liquidare l’ultimo mese o trimestre dell’anno. Infatti, sappiamo che la regola ordinaria dispone che l’elemento che determina il profilo temporale di esercizio della detrazione Iva, sia la data di annotazione della fattura (che, non può avvenire prima della data di ricezione dallo SdI); l’annotazione prima o dopo il 15 del mese successivo individua l’esatta liquidazione in cui concorrerà l’Iva a credito relativa alla fattura ricevuta. Per espressa previsione normativa, fanno eccezione, perché escluse dal meccanismo appena esposto, le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente ossia ad operazioni effettuate a fine anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo.A fine anno cambia la regola. E’ la data di ricezione delle fatture passive, (non è possibile applicare il meccanismo di retrodatazione della detrazione Iva a fatture relative all’anno precedente) e la successiva annotazione a determinare il periodo in cui confluirà la detrazione dell’Iva . Risulta, quindi, fondamentale per il contribuente, soggetto passivo Iva, verificare l’eventuale disponibilità di fatture non consegnate nel proprio cassetto fiscale e prenderne visione entro il 31 dicembre al fine di potersi detrarre l’iva nel mese di dicembre (o ultimo trimestre) registrando la stessa entro il 31 dicembre e non entro il 15 gennaio. In quest’ultimo caso ovvero la registrazione della fattura ricevuta in dicembre di competenza dicembre ma registrata in gennaio farà confluire la detrazione direttamente in dichiarazione Iva effettuando una opportuna registrazione in apposito sezionale. Stessa sorte toccherà alle fatture ricevute entro 31/12 di competenza dicembre ma annotate entro la data di presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile). Quindi seguendo la deroga alla norma “ordinaria” a fine anno le fatture di competenza dicembre ricevute in gennaio confluiranno nella liquidazione Iva di gennaio e NON di dicembre in quanto si fa riferimento alla data di registrazione. Sarò opportuno quindi da un punto di vista pratico operativo sollecitare l’invio di fatture passive da parte dei fornitori entro termini più brevi così da poterle ricevere entro l’anno con relativa possibilità di detrazione immediata dell’iva nel mese di dicembre ( o ultimo trimestre).

Per concludere si riportano alcuni esempi pratici:

(negli esempi il riferimento al mese di dicembre si considera anche per i trimestrali)

Regola ordinaria

Effettuazione dell’operazione (esigibilità Iva) 25 ottobre 2019 Ricezione della fattura 4 novembre 2019 Registrazione della fattura entro il 15 novembre 2019 Esercizio della detrazione Iva Liquidazione del mese di ottobre

Attenzione!!! Registrazione entro il 31/12 per avere la detrazione in dicembre  

Effettuazione dell’operazione (esigibilità Iva) 17 dicembre 2019 Ricezione della fattura 20 dicembre 2019 Registrazione della fattura entro il 31 dicembre 2019 Esercizio della detrazione Iva Liquid.ne del mese di dicembre

Attenzione!!! Se ricevuta entro 31/12/2019 ma registrata nel 2020 in apposito sezionale la detrazione Iva si effettua in dichiarazione annuale (30/04/2020).

Effettuazione dell’operazione (esigibilità Iva) 17 dicembre 2019 Ricezione della fattura 27 dicembre 2019 Registrazione della fattura entro 30 aprile 2020 Esercizio della detrazione Iva in Dichiarazione annuale Iva

Attenzione!!! Se ricevuta dopo il 31/12/2019 e registrata nel 2020 entro 15/02 la detrazione Iva si effettua nel mese di gennaio 2020.

Effettuazione dell’operazione (esigibilità Iva) 27 dicembre 2019 Ricezione della fattura 3 gennaio 2020 Registrazione della fattura entro il 15 febbraio 2020 Esercizio della detrazione Iva Liquidazione del mese di gennaio