L’articolo 60 della legge n. 126/2020, prevede per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020, la possibilità di NON effettuare anche integralmente l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando, quindi, per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Con l’approvazione definitiva del Principio Contabile OIC 9 però è stato definito che possono usufruire della sospensione degli ammortamenti anche le micro imprese (bilancio micro).
In tale ipotesi, le micro imprese che sono esonerate dalla redazione della nota integrativa ai sensi dell’articolo 2435-ter, terzo comma, devono redigere la nota integrativa o fornire le informazioni richieste dalla normativa emergenziale in calce allo stato patrimoniale.