il “semi lockdown”, il nuovo DPCM porta con sé un lockdown vero e proprio, seppure a macchia di leopardo, con misure diverse a seconda delle aree geografiche (vedi tabella in calce). È stata infatti definitivamente abbracciata la tesi, già da tempo annunciata, di una modulazione delle misure restrittive in base alla gravità della situazione epidemiologica, secondo un meccanismo che vede il Ministero della Salute, con propria ordinanza, suddividere le Regioni in tre gradi di rischio, dai quali discendono misure più o meno severe.

Ricordando che le nuove regole entreranno in vigore venerdì 6 novembre, il futuro di molte aziende dipende dall’area di destinazione della propria Regione, area che peraltro potrebbe essere rivista se variano i dati evolvono, in meglio o in peggio; le misure introdotte, comunque, resteranno in vigore per un minimo di 15 giorni.

Scopo del presente intervento è quello di delineare il destino delle tre principali macro-categorie che, ancora una volta, si trovano al centro dei provvedimenti restrittivi – così come già accaduto con il mai dimenticato DPCM 11 marzo 2020 con il quale erano stati sospesi il commercio al dettaglio, i servizi alla persona e la ristorazione – nonché le ulteriori novità inerenti le attività produttive.

Occorre evidenziare sin da subito che in alcun caso industria e commercio ad ingrosso, nonché i servizi professionali e finanziari, sono interessati dalle nuove disposizioni. Queste categorie continuano nella loro attività, fermo restando la forte raccomandazione all’adozione del lavoro agile.

Commercio al dettaglio:


Su tutto il territorio nazionale viene imposta la chiusura alle strutture di vendita medie e grandi nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate nei centri commerciali restano chiusi anche gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Il commercio al dettaglio subisce un trattamento profondamente diverso a seconda dell’area: nelle zone a basso e medio rischio resta consentito (tranne nel caso che si tratti di esercizio ubicato in centro commerciale in giornata festiva o prefestiva), mentre viene sospeso del tutto nella zona ad alto rischio ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che saranno individuate da uno specifico allegato al decreto e che potranno continuare l’attività anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l’accesso solo alle attività autorizzate. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

mercati proseguono la loro attività nelle zone a basso e medio rischio, mentre nella zona ad alto rischio sono sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.

Ristorazione:


Nella zona a basso rischio resta consentita, con le regole già fissate dal DPCM 24 ottobre 2020 (dalle 5.00 alle 18.00, max 4 commensali non conviventi, asporto fino alle 22.00, consegna a domicilio sempre consentita). Proseguono l’attività mense e catering continuativi e restano aperti anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. Nelle aree a medio ed alto rischio, invece, l’attività di ristorazione è sospesa (quindi i locali devono restare chiusi), ma anche in questo caso proseguono mense e catering continuativi, gli esercizi ubicati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti e tutti possono proseguire con la consegna a domicilio e l’asporto (fino alle 22.00).

servizi alla persona potranno proseguire la propria attività nelle zone a basso e medio rischio, mentre sono sospesi nella zona ad alto rischio, con l’eccezione di una elencazione di “servizi essenziali” che sarà allegata al decreto, e che presumibilmente potrebbe ricalcare quella del DPCM 11 marzo 2020.


Ulteriori attività sospese – Su tutto il territorio nazionale vengono inoltre sospese tutte le attività relative a mostre, musei e luoghi culturali.
Inoltre, giochi e scommesse, già sospesi in forza del precedente decreto, vengono ora vietati anche se svolti in locali adibiti ad attività differente.

Ulteriori disposizioni –Per finire, si segnala che il decreto modifica le precedenti disposizioni relativamente a scuola, sport.

MOBILITA’ DELLE PERSONE
Tuttavia, si segnala sin da ora che restrizioni sono imposte anche a livello di mobilità personale. Nelle zone a basso rischio gli spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute saranno vietati dalle ore 22.00 alle ore 5.00. Nelle zone a medio rischio, inoltre, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori ed anche lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione (sempre se non motivato da esigenze lavorative, ecc., oppure se connessi alla frequenza scolastica, quando consentita). Nelle zone ad alto rischio, infine, a tutti i divieti sopra elencati si aggiunge il divieto di spostamento nei territori (e quindi anche nell’ambito dello stesso comune), salvo motivate esigenze (comprese quelle scolastiche). È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e, nelle zone soggette a maggiori restrizioni, è permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, con obbligo di mascherina;.

SPORT

E’ inoltre possibile svolgere sport all’aperto, ma solo in forma individuale.