Per il saldo annuale delle imposte del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, i contribuenti Isa e collegati potranno eseguire il pagamento entro il 30 ottobre 2020, con la sola maggiorazione dello 0,8%

I contribuenti Isa e collegati, che hanno “saltato” la scadenza del 20 agosto, per il saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, potranno infatti eseguire il pagamento entro il 30 ottobre 2020, con la sola maggiorazione dello 0,8 per cento. La novità è contenuta in un comunicato del ministero dell’Economia, del 10 settembre 2020. Potranno beneficiare della nuova scadenza i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al primo semestre del 2019. Di norma, la nuova scadenza del 30 ottobre, con lo 0,8% in più, riguarda chi non ha eseguito i pagamenti entro il 20 agosto 2020, con lo 0,40% in più.

Il differimento al 30 ottobre 2020, con lo 0,8% in più, interessa i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Lo 0,8% in più dimezza i costi del ravvedimento – La maggiorazione dello 0,8% comporta una riduzione delle somme dovute in caso di ravvedimento.

Risparmio che, in verità, diventa più consistente, se si considera che, per il pagamento entro il 20 agosto 2020, era comunque dovuto lo 0,40% su 10mila euro, cioè 40 euro.

Le regole per il saldo Iva 2019 – Si ricorda che il saldo annuale Iva per il 2019 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva del 2019, devono prima verificare se hanno diritto a qualche proroga, per evitare la maggiorazione dello 0,40% prima e dello 0,80% dopo. Tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • all’Iva, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Questi contribuenti beneficiano di una proroga con frazionamento dei pagamenti, il cui primo o unico pagamento è fissato per il 16 settembre 2020. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 25/E del 20 agosto 2020, questi contribuenti potranno eseguire i versamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi:

  • per intero, entro il 16 settembre 2020;
  • in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per un importo pari al 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • per il restante 50% in una o più rate mensili, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (che slitta a lunedì 18 gennaio 2021).

Le continue e disordinate proroghe stanno generando un manicomio fiscale difficile da gestire. Il rischio è che vada in tilt anche il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che nei prossimi anni ci sarà una nuova edizione delle cosiddette “cartelle pazze”.