In occasione delle festività natalizie, le imprese sono solite concedere ai clienti e ai dipendenti doni e omaggi. Il trattamento fiscale previsto si differenzia a seconda che i beni omaggio siano o meno oggetto dell’attività di impresa.

OMAGGI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’

In questa sede focalizzeremo l’attenzione sugli omaggi diversi da quelli la cui produzione o scambio è diretta l’impresa, quindi beni acquistati appositamente per essere omaggiati. Tipico esempio di omaggio è il cesto natalizio.
Omaggi ai clienti – Per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 n. 4 del Decreto IVA, la cessione gratuita di beni è sempre esclusa da IVA.
L’imposta assolta all’atto dell’acquisto è:

  • detraibile, se il bene ha un costo unitario inferiore a 50 euro;
  • indetraibile, se il costo unitario del bene è superiore a 50 euro.

Non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale, ma è preferibile emettere un documento di trasporto con causale “omaggio” al fine di provare l’inerenza delle spese con l’attività esercitata e, in caso di bene con costo inferiore a 50 euro, anche il titolo per la detrazione IVA.
In caso di bene con costo unitario superiore a 50 euro, la spesa viene considerata di rappresentanza e quindi deducibile in base alle seguenti soglie:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

OMAGGI OGGETTO DELL’ATTIVITA’

La cessione gratuita di beni alla cui produzione o alla cui commercializzazione è finalizzata l’attività dell’impresa è soggetta ad IVA indipendentemente dal costo unitario. Quindi, al contrario di quanto accade per i beni non oggetto dell’attività d’impresa, non conta che il valore dei beni sia inferiore o superiore alla soglia di 50 euro.

Gli acquisti di beni destinati ad esse ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad IVA ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero 4, del Decreto IVA.

Solitamente, con riguardo agli omaggi non viene effettuata la rivalsa, in quanto si andrebbe a richiedere il pagamento dell’IVA al cliente cui l’omaggio stesso è destinato. Pertanto, in linea generale, l’IVA rimane a carico del cedente e costituisce per questi un costo indeducibile ex articolo 99, comma 1, TUIR. Qualora venga effettuata la rivalsa, andrà emessa regolare fattura richiedendo il solo pagamento relativo all’IVA.
Invece, in assenza di rivalsa, l’operazione può essere documentata utilizzando tre soluzioni alternative.

Autofattura omaggi

La prima soluzione percorribile è l’emissione di un’autofattura in unico esemplare, con indicazione della descrizione dei beni ceduti gratuitamente, il loro valore normale e l’imposta corrispondente, precisando che si tratta di “autofattura per omaggi”. Il soggetto emittente dovrà annotare il documento solo sul registro delle vendite, al fine di far confluire l’imposta a debito nella liquidazione di periodo.

Fattura senza esercizio di rivalsa

alternativamente, è possibile l’emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex articolo 18 del D.p.r. 633/1972”. L’imposta esposta nella fattura emessa confluirà normalmente nella liquidazione di periodo del soggetto emittente. Invece, il soggetto ricevente dovrà annotare il documento sul registro degli acquisti, senza la detrazione della relativa imposta.

Registro degli omaggi – L’ultima possibilità consiste nella tenuta del registro degli omaggi, non soggetto a bollatura, ma le cui pagine devono essere progressivamente numerate, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Il trattamento IVA è il medesimo sia che i destinatari degli omaggi siano clienti dell’azienda, sia che si tratti di lavoratori dipendenti della stessa.

OMAGGI AI DIPENDENTI

Gli omaggi ai dipendenti non sono rilevanti ai fini IVA, per cui l’IVA assolta sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati ai dipendenti sarà sempre indetraibile, a prescindere dal costo dei beni stessi.La cessione gratuita dei beni sarà quindi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e di conseguenza non andrà emessa fattura.
Invece, dal punto di vista reddituale sono deducibili, ed entrano a far parte dei costi per prestazioni di lavoro.

Beni diversi da oggetti

Un discorso diverso va riservato agli omaggi non costituiti da beni, come la cena o il pranzo che il datore di lavoro organizza per il consueto scambio degli auguri. La Circolare n. 34/E/2009 ha specificato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e festività religiose o nazionali costituiscono spese di rappresentanza, a meno che all’evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.
Di conseguenza, se la cena è organizzata esclusivamente per i dipendenti, non può essere considerata “di rappresentanza”, e per la deducibilità è valida la regola del 75% relativa ad alberghi e ristoranti, da rapportare poi al 5% dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1, TUIR).
Al contrario, se alla cena partecipano anche altri soggetti, come i clienti, rientra tra le spese di rappresentanza ed è quindi deducibile per il 75% della spesa sostenuta nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno.