La Legge di Bilancio n. 160/2019, prevede all’articolo 1, comma 185, l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, in sostituzione del super e iper ammortamento. La maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing, viene sostituita con il meccanismo del credito d’imposta

L’agevolazione si rivolge alle imprese che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La percentuale del credito d’imposta riconosciuto è diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.

Sono esplicitamente esclusi dall’agevolazione:

  1. i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
  2. i beni di cui all’Allegato 3 della Legge n. 208/2015;
  3. i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR (autovetture);
  4. i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
  • Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, pertanto, in sostituzione dell’attuale super ammortamento, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni, nella misura del 6 per cento del costo, pari a 2 milioni di euro;
  • Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato A, di cui alla legge n. 232/2016, in sostituzione dell’iper ammortamento, il credito d’imposta è riconosciuto, esclusivamente alle imprese, nella misura del 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro.
  • Per gli investimenti relativi ai beni compresi nell’Allegato B della legge n. 232/2016 (software e sistemi integrati connessi con i beni materiali “industria 4.0”), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili, pari a euro 700.000,00.

Per entrambe le tipologie in caso di investimenti mediante locazione finanziaria la percentuale riconosciuta è rapportata al costo sostenuto dal concedente.

La norma (comma 191, della Legge n. 160/2019) dispone che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

Per gli investimenti DIVERSI dai beni “4.0” il credito è utilizzabile decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del cespite.

Per i beni strumentali materiali e immateriali “INDUSTRIA 4.0”ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

ATTENZIONE: Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è, comunque, possibile iniziare a fruire del credito d’imposta del 6% quale investimento “ordinario”. Successivamente all’ interconnessione si potrà procedere a compensare il credito del 40% al netto dell’importo già compensato, sempre però in 5 rate di uguale importo. Pertanto la possibilità di anticipare la compensazione del 6% non riduce il numero delle rate.