La detrazione del 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, è riconosciuta se i lavori sono effettuati su immobili ad uso residenziale.

Nello specifico, gli interventi devono essere realizzati su:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

I bonus sulla casa possono essere chiesti dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP), Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

attenzione, la super detrazione non spetta per le unità immobiliari:

  • riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del DPR 917/96, TUIR) o
  • strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni rientrano tra i beneficiari solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Solo per tali spese. Ad esempio, lo studio professionale all’intero di un condominio parteciperà alla detrazione 110% integrale solo per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni.

IN CASO DI USO PROMISCUO BONUS RIDOTTO AL 50%

In riferimento agli immobili ad uso promiscuo, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che si applicano le indicazioni già note per quanto riguarda le detrazioni per interventi di ristrutturazione, ex art16-bis del TUIR.

Si ricorda che per immobile a uso promiscuo si intende quello destinato sia ad abitazione sia all’attività professionale (o d’impresa).

Ciò comporta che, se gli interventi agevolati sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante e’ ridotta al 50 per cento.

Nei fatti, per gli immobili ad uso promiscuo il 110% si applica sulla metà della spesa sostenuta.