Il decreto – legge Sostegni, approvato dal Governo venerdì scorso, ha rimodulato i prossimi adempimenti fiscali. È stato scritto un nuovo calendario con termini più ampi tenendo conto delle difficoltà dovute alla pandemia. Si tratta delle prime “avvisaglie” che potrebbero essere propedeutiche, ad un rinvio dei termini di versamento delle imposte.

Alcune delle disposizioni recentemente approvate già determineranno, sia pure automaticamente, uno slittamento in avanti dei termini previsti per il versamento dell’Ires e dell’Irap.

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020, c.d. milleproroghe, anche l’approvazione dei bilanci 2020 è consentita entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio senza necessità di esporre motivazioni in merito. È stata dunque replicata la medesima disposizione applicata lo scorso anno.

Pertanto vediamo come cambiano i termini di versamento delle imposte in funzione della data di approvazione del bilancio riferito al periodo 2020.

Qualora il bilancio fosse approvato avvalendosi del maggior termine (rispetto al termine ordinario di 120 gg.), ad esempio entro il 31 maggio 2021, la scadenza da rispettare resterà quella ordinaria del 30 giugno, senza alcuna maggiorazione, oppure il versamento potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Se la società invece si dovesse avvalere del maggior termine di 180 giorni approvando il bilancio nel mese di giugno, il versamento potrà essere effettuato tempestivamente, senza alcuna maggiorazione entro il termine del 31 luglio. In alternativa, la società avrà a disposizione 30 giorni in più e potrà effettuare il versamento maggiorato dello 0,40% entro la successiva scadenza del 30 agosto 2021. I medesimi termini riguardano anche il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di riferimento è costituita dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 la quale prevede che per i soggetti Ires il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e quello relativo all’Irap è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, come anticipato, per le società che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza è il 30 giugno.

Invece, i soggetti che approvano il bilancio, in base a disposizioni di legge, oltre il termine ordinario di 120 giorni, devono effettuare il versamento del saldo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Si deve fare riferimento, quindi, al momento in cui avviene effettivamente l’approvazione di tale documento.

Per tale ragione non sarà ininfluente approvare il bilancio nel mese di maggio, ovvero nel successivo mese di giugno. In tale ultima ipotesi, come detto, il termine risulterà differito al 31 luglio successivo.

Il legislatore ha previsto, anche, con una norma di chiusura, quale sia il termine di versamento nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio. La medesima disposizione prevede che se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, quindi entro 180 giorni, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Ad esempio, se il bilancio fosse approvato tardivamente, nel mese di agosto, il termine ordinario per il versamento dell’Ires scadrebbe comunque il 31 luglio 2021.

I medesimi termini di versamento si applicano con riferimento al diritto annuale dovuto alla CCIAA e collegato al fatturato annuale. Pertanto, la data di effettiva approvazione del bilancio influenzerà anche la predetta scadenza.