IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: VERSAMENTO TRIMESTRALE

Il D.M. 28 dicembre 2018, ha modificato le modalità operative per IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI “BOLLO VIRTUALE” RELATIVA ALLE FATTURE ELETTRONICHE.

La nuova normativa prevede che Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’Agenzia delle entrate, sulla base dei “bolli virtuali” esposti nelle fatture attive del contribuente, inviate attraverso il Sistema di interscambio, metterà a disposizione l’ammontare dell’imposta dovuta.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

In pratica per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

Di seguito un breve memo delle fatture che sono soggette a bollo ovvero tutte le fatture aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
  • le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972); le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.