FATTURAZIONE ELETTRONICA ULTIMI CHIARIMENTI PER LA CORRETTA EMISSIONE:

*dati da indicare, *termini di emissione e di trasmissione, *codici per operazioni “no iva”, e *imposta di bollo virtuale, *natura dell’operazione.

Per prima cosa serve va evidenziato che, le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo D.P.R.

La FE deve seguire le regole ordinarie e tale emissione deve essere contestuale alla cessione di beni. La contestualità, ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.

La data di emissione della fattura elettronica, è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file del medesimo documento che rappresenta una delle informazioni obbligatorie, ai sensi degli articoli 21 e 21bis del D.P.R. n. 633/72.

Si ritiene, comunque, che il file inviato con un minimo di ritardo, costituisce violazione non punibile per effetto dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/97, sempreché tale ritardo non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.

Il cessionario/committente, a prescindere dalla data indicata in fattura, è obbligato, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, a rispettare: la data di consegna che effettua il sistema di interscambio al codice destinatario, ovvero alla posta elettronica certificata del destinatario; in caso di mancato recapito, la data in cui prende visione della fattura che gli è stata messa a disposizione dal sistema Sdi nell’area riservata.

L’articolo 10, del Decreto Legge n. 119/2018, prevede che, per il primo semestre del periodo di imposta 2019, non siano applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito, contestualmente ovvero, entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo.

Qualora la fattura sia emessa ancora più tardivamente (oltre i termini previsti per la liquidazione di periodo), ovvero entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo, le sanzioni saranno applicabili, ma con una riduzione dell’80 per cento. Tale norma è del tutto transitoria, in quanto, prevede una riduzione delle sanzioni solo per il primo semestre del 2019, ossia nel periodo di avvio della fatturazione elettronica.

Cosa diversa, invece, è quanto previsto dall’ articolo 11, del citato D.L. n. 119/2018, il quale prevede la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2019, il documento entro dieci giorni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.

 

I DATI OBBLIGATORIA DELLA FE

I dati da indicare obbligatoriamente nella FE sono gli stessi previsti per le fatture cartacee a cui  oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. Uno dei dati indispensabili per il corretto recapito della fattura elettronica è il codice destinatario.

Il codice destinatario è un elemento obbligatorio della fattura elettronica. Il citato codice, identifica il canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente dell’operazione. Il campo codice destinatario, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere compilato con il codice a sette cifre alfanumerico che, avrà comunicato il cliente e rappresenta l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture.

ATTENZIONE!!!!   Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC, il campo codice destinatario dovrà essere compilato con il valore “ 0000000” e, nel campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Per il corretto invio della FE quindi è indispensabile che, al suo interno, sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore. Tale indirizzo potrà solo essere alternativamente:

  • un indirizzo PEC, in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “codice destinatario” con il valore “ 0000000” e il campo “ PEC destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente;
  • un codice alfanumerico di sette cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “codice destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Il summenzionato codice alfanumerico, potrà essere alternativamente:

  • uno dei codici che il SdI attribuisce ai soggetti (destinatari) con canale accreditato in ricezione (canale Web-Service o FTP);
  • 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la ricezione tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC destinatario;
  • 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico sul quale recapitare il file;
  • 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto “privato” senza partita Iva, indicando nell’apposito campo il codice fiscale del committente;
  • XXXXXX, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata facoltativamente al SdI. Si consiglia l’invio necessario al SdI al fine di evitare gli adempimenti dell’ ”esterometro”.

ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI PROTOCOLLAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE PASSIVE

Il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 elimina l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture elettroniche. In sostanza, viene eliminato l’obbligo di numerare in ordine progressivo (protocollare) le fatture e le bollette doganali. Viene, inoltre, abrogato l’obbligo di riportare il numero progressivo così attribuito e non è più obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019, nel registro degli acquisiti.

BOLLO VIRTUALE PER FATTURE “NO IVA”

In sostanza, il cedente/prestatore dovrà valorizzare, sul formato XML, della fattura, l’apposito spazio e dovrà pagare cumulativamente l’imposta entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta con modello F24. Pertanto, non occorre apporre la marca da bollo. Si ricorda, inoltre che, tale obbligo, vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, vale a dire i soggetti in regime forfettario che emettono una fattura ad un soggetto privato, devono, comunque, apporre sulla fattura l’imposta di bollo. Pertanto, entro il 30 aprile di ogni anno, (anni bisestili il 29/04) si dovrà procedere con il versamento dell’imposta di bollo cumulativa per il periodo precedente mediante Modello F24, con il codice tributo 2501.

È opportuno rilevare che, le fatture elettroniche, alla stregua di quelle cartacee, non sono tutte soggette al pagamento dell’imposta di bollo. Difatti, l’imposta di bollo, nella misura fissa di euro 2,00, è dovuta per ciascuna fattura di importo superiore a euro 77,47.

NATURA DELL’OPERAZIONE IN FATTURA …INDICAZIONE MAI PREVISTA PRIMA!

ATTENZIONE!!! Una delle importanti tematiche riguardanti la fattura elettronica, è l’indicazione della “natura dell’operazione” in caso di operazioni di beni o prestazioni di servizi che non comportano l’applicazione dell’IVA. Preme precisare che, in assenza di tale informazione il Sistema di Interscambio procederà allo scarto della FE.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 ha precisato che, il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui, il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione esclusione, non imponibilità o esenzione.

I codici idella “natura operazione” da indicare sono i seguenti:

“N1” per operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972;

“N2” operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA.

“N3” operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili.

“N4” operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti.

“N5” operazioni soggette a regime speciale del margine/IVA non esposta in fattura.

“N6” operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge.

“N7”; operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA.

SCARTO DELLA FATTURA: GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CON L’AGENZIA

Inviato al SdI il documento, in assenza di un suo scarto per non conformità, che comporta, comunque, la possibilità di un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato. In caso di mancato superamento dei controlli, viene recapitata entro cinque giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 13/E/2018, consiglia come prima soluzione possibile, quella di effettuare un secondo invio entro i cinque giorni successivi allo scarto della fattura recante lo stesso numero e data del documento originario scartato. A parere dell’Agenzia, non vi dovrebbe essere nessuna duplicazione di fattura, in quanto, il precedente file trasmesso e scartato, è considerato come non emesso

FATTURA DIFFERITA ANCORA PERMESSA ANCHE IN EPOCO “ELETTRONICA”

L’articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633/72, prevede la facoltà, in caso di impossibilità di trasmissione della fattura entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l’operazione, di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto (FATTURA DIFFERITA). Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un Ddt o altro documento equipollente anche su carta. Tale modalità di fatturazione permetterà di far concorrere l’IVA nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.

Il Decreto Legge n. 119/2018 all’articolo 11, riconosce ai contribuenti 10 giorni di tempo, dal momento di effettuazione dell’operazione, per emettere la fattura. Tale previsione si applicherà a decorrere dal 1° Luglio 2019.

ATTTENZIONE!!!Se un soggetto effettua una cessione di beni il 25 gennaio 2019, potrà emettere una fattura elettronica differita il 12 febbraio 2019 e l’IVA dovrà concorre alla liquidazione del mese di gennaio 2019.