Vediamo chi può beneficiarne per un massimo di 3.000 euro.

L’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2021 ha introdotto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 per i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti iscritti all’INPS e alle casse di previdenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato e corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al medesimo ammontare dell’anno 2019.

Il decreto, non ancora in Gazzetta Ufficiale, ribadisce l’esonero contributivo che compete nel limite massimo di 3.000 euro per avente diritto. Il pagamento della quota non oggetto di esonero consente l’accredito dell’integrale contribuzione annua.

Inoltre, per poter accedere al beneficio della riduzione si devono rispettare ulteriori requisiti:

  1. regolarità contributiva dell’assicurato; nel contempo il soggetto non deve risultare titolare di rapporto di lavoro subordinato, a meno che non si tratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, né può risultare titolare di pensione diretta.
  2. Con particolare riferimento al mondo agricolo, il decreto fa espresso riferimento alle gestioni speciali del’AGO tra le quali è menzionata quella di «coltivatori diretti, coloni e mezzadri», che sono figure non più esistenti, ma ancora citate nella denominazione della gestione previdenziale agricola nella quale, invece, non compaiono gli imprenditori agricoli professionali i quali sono pur sempre lavoratori autonomi con una propria gestione previdenziale di riferimento che, ove rispetti le condizioni imposte, ha diritto a fruire dell’esonero.
  3. Con riferimento alla soglia reddituale 2019, il testo del decreto diverge da quanto sancito dalla legge di bilancio. Infatti, mentre l’articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 fa generico riferimento al concetto di «reddito complessivo», il decreto chiarisce che la verifica va effettuata esclusivamente con riferimento al reddito generato dall’esercizio delle attività che obbligano all’iscrizione previdenziale.

    Pertanto coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali dovranno prendere a riferimento il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se l’attività è svolta nei limiti imposti dalla predetta norma in prima persona o da società semplici partecipate, ovvero i redditi d’impresa dichiarati nel modello redditi Persone fisiche per il periodo d’imposta 2019 che, nel caso di attività agricole e connesse, potrebbero essere stati dichiarati nei quadri RD, RF o RG. Se l’iscrizione nella gestione previdenziale è legata a partecipazioni in società agricole, si dovrà far riferimento al quadro RH. Il beneficio compete anche ai coadiuvanti familiari dei coltivatori diretti.

    Il requisito reddituale e la condizione del calo del fatturato non sono richiesti in caso di attività avviata nel 2020.

Nessun riferimento del decreto, invece, all’eventuale inizio attività e decorrenza dell’obbligo contributivo nel 2021 dovendosi concludere che, in tale situazione non spetti l’esonero.


L’esonero non riguarda le quattro rate per la copertura del periodo contributivo di competenza 2021, ma soltanto le rate in scadenza nell’anno in corso.

Come per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni dell’AGO, andrà presentata domanda entro il prossimo 31 luglio tramite apposita procedura che sarà rilasciata dall’INPS.

Si rammenta, al riguardo, che i lavoratori autonomi agricoli sono contemporaneamente interessati dall’esonero contributivo disposto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 che, per il 2021, si limita al mese di gennaio e la cui procedura per la richiesta non è ancora disponibile.

La misura in commento è fruibile nei limiti stabiliti nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea pertanto nel caso in cui il le risorse stanziate per concedere il beneficio ai lavoratori iscritti INPS, pari a 1500 milioni, si dovessero rivelare insufficienti, l’agevolazione sarà ridotta proporzionalmente al numero dei beneficiari.