L’attività di supervisione e di referente per i clienti o i fornitori, nonché l’assunzione di un dipendente, rientrano tutte nelle normali incombenze dell’amministratore, il quale, quindi, è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla gestione separata Inps, non essendo invece obbligato ad iscriversi e corrispondere i contributi previdenziali per la gestione commercianti.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1759, depositata il 27 gennaio.

Ricordiamo che ad avviso dell’Inps, l’espletamento dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale era idonea a rendere effettivo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza di di cui sopra è tornata a ribadire l’illegittimità di questa tesi.

Non esiste, invero, alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione commercianti e l’iscrizione alla gestione separata.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13.02.2010 avevano ritenuto che, nel caso di contemporaneo svolgimento di attività operativa e di amministratore, sussisteva l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, ovvero quella prevalente (la cui identificazione era onere dell’Inps).

È tuttavia successivamente intervenuto il legislatore che, con l’articolo 12, comma 11, D.L. 78/2010 ha escluso la regola dell’unicità dell’iscrizione: a seguito di questo ulteriore intervento, quindi, in caso di esercizio di un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti, e, contemporaneamente, di un’attività per la quale è prevista  l’iscrizione alla gestione separata, vale il principio della doppia iscrizione.

Ad oggi, quindi, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, soggetta a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna allo svolgimento di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola richiede una doppia iscrizione, non operando il principio dell’attività prevalente.

Tuttavia, per poter giustificare la doppia iscrizione, l’attività svolta nell’ambito dell’impresa commerciale deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore.

In linea di principio, qualora il socio amministratore che supervisioni il lavoro, faccia da referente per i clienti e i fornitori e abbia assunto un dipendente non fa altro che svolgere attività, qualificate dal giudice di merito come riconducibili alle competenze dell’amministratore.

La Corte di Cassazione, alla luce di queste considerazioni ha quindi definito tale attività come specifica della figura di amministratore per la quale vige il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.