Il decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte a recuperare quanto più possibile la produttività e il benessere sociale perduti a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nello specifico, uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.

Nello specifico, il decreto Semplificazioni prevede alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.

Domicilio digitale

Le novità più interessanti sono state, appunto, introdotte dall’art. 37 del provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono:
– alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese e
– ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.
Nel decreto viene, inoltre, rafforzato il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini.

Sanzioni alle imprese

Al fine di rafforzare l’imperatività della norma, è prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

Diffida ad adempiere per i professionisti

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Giro di vite per Collegi e Ordini

Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi aggiornamenti, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

In caso di domicilio digitale inattivo

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.

Le altre novità in ambito PEC

Il decreto Semplificazioni prevede anche:

  • misure per favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese: con l’art. 24 viene modificato l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in modo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato;
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  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: con l’art.  28 vengono introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta, infatti, un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia.

Con l’intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare tale processo incentivando l’utilizzo degli strumenti di notificazione telematica. Nello specifico, si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche;
semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: con l’art. 40 vengono introdotte misure volte ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC ed eliminando così la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione dell’atto amministrativo in formato cartaceo.