Presentazione delle domande entro il 7 dicembre 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 297 del 30-11-2020) il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (cd “Ristori quater”), in vigore dal 30 novembre 2020,
Tra i settori destinatari delle misure di sostegno c’è anche quello sportivo, in quanto, oltre a prevedere l’incremento di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive, viene anche erogata, per il mese di dicembre, un’indennità di 800 euro per i lavoratori di detto settore dando seguito, di fatto, alle misure precedenti (si legga “Decreto Ristori bis”: disposizioni a favore dei lavoratori sportivi del 14 novembre 2020).
Indennità in favore dei lavoratori sportivi – L’articolo 11 del suddetto decreto stabilisce che, per il mese di dicembre 2020, «è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro…» in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità in questione, è necessario che i soggetti interessati dalle disposizioni in commento, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

È, altresì, considerato reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità, i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984.

Presentazione della domanda

I suddetti soggetti interessati dalle disposizioni in commento, per fruire della citata indennità per il mese di dicembre 2020, oltre all’autocertificazione del possesso dei requisiti descritti in precedenza, devono presentare la domanda entro il 7 dicembre 2020 alla società Sport e Salute S.p.A., la quale, sulla base dell’elenco acquisito dal CONI, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Detta domanda, si effettua tramite la piattaforma informatica resa operativa con decreto 6 aprile 2020, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.La piattaforma di Sport e Salute S.p.a. consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti.Ai soggetti già beneficiari delle precedenti indennità, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata da Sport e Salute S.p.A. senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.Per l’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.