Il nuovo Decreto recante misure urgenti per il sostegno connesse all’emergenza da COVID-19 è prevista una grande novità per quanto concerne l’utilizzo del credito per gli investimenti in beni strumentali, così come modificato dalla recente legge di bilancio (L. 178/2020).

Il nuovo decreto prevede la possibilità di compensare il credito per investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per cui investimenti in beni “ordinari” e non “4.0”, in un’unica quota anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Tale possibilità figurava già tra le novità recate dall’ultima Legge di Bilancio, ma riguardava unicamente i soggetti con ricavi o compensi inferiori a cinque milioni di euro. Per tutti gli altri, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la L. 178/2020 aveva semplicemente velocizzato l’utilizzo in compensazione, riducendo le quote annuali da cinque a tre.

Stando così le cose occorre dunque fare un po’ di chiarezza con riferimento alle modalità di utilizzo in compensazione del credito per mettere ordine ad una sequenza di modifiche non certo ben coordinate.

Per gli investimenti:

in beni “ordinari” materiali e immateriali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, l’utilizzo del credito è possibile in un’unica quota annuale;

in beni “ordinari” solo materiali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, l’utilizzo del credito è possibile in un’unica quota annuale;

in beni “ordinari” immateriali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, l’utilizzo del credito è possibile in tre quote annuali;

in beni “ordinari” materiali e immateriali e beni 4.0 effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 a patto che l’ordine sia stato accettato e che sia stato pagato almeno il 20% a titolo di acconto entro il 31.12.2022), l’utilizzo del credito è possibile in tre quote annuali.

Resta ancora da comprendere per quale ragione l’estensione operata dal Sostegni-bis, per i soggetti con ricavi superiori a cinque milioni, riguardi esclusivamente gli investimenti in beni ordinari materiali, e non anche quelli immateriali, come invece viene previsto per i soggetti con ricavi inferiori a cinque milioni. È da sottolineare, inoltre, che sulla base della normativa vigente, tale possibilità riguarderebbe unicamente gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021, e non anche quelli effettuati nel 2022 ancorché “prenotati” nel 2021.

Altro elemento non precisato dalla norma riguarda ai ricavi di quale anno bisogna guardare per stabilire se il limite dei cinque milioni sia rispettato. Ragione vorrebbe che si debba guardare al 2019, anche perché altrimenti i soggetti che hanno effettuato l’investimento negli ultimi giorni del 2020 non avrebbero potuto utilizzare in compensazione il credito ma avrebbero dovuto aspettare la chiusura del bilancio 2020. Tuttavia, altri ritengono che per sostenere maggiormente la liquidità delle imprese, si potrebbe guardare al 2020, i cui ricavi hanno sicuramente risentito dell’effetto negativo delle restrizioni imposte e pertanto si permetterebbe a più soggetti di accedere all’agevolazione.