E’ stato approvato il D.L. che proroga la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’invio di nuove cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, avvisi di addebito INPS nonché del pagamento di quelli già inviati e dei pignoramenti per i mancati pagamenti.

Il 15 ottobre era infatti scaduta la precedente sospensione e, senza l’intervento del governo, il 19 sarebbero dovuti partire quasi 9 milioni di cartelle.

Proroga dei termini di pagamento delle cartelle che dovevano essere notificate entro il 15 ottobre al 31 dicembre 2020, con conseguente slittamento dei pagamenti delle stesse dal 30 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Stop ai pignoramenti di stipendi e salari fino al 31 dicembre 2020 mentre gli agenti della riscossione avranno a disposizione complessivamente due anni per la notifica dei carichi tributari e non tributari che erano in scadenza nel 2021.

Inoltre, per le cartelle che scadevano, in termini di notifica nel 2020, la proroga è biennale. Queste le principali novità contenute nel dl riscossione approvato dal Consiglio dei ministri di sabato 17 ottobre 2020.

La proroga.

Il D.L. riscossione mette mani alle sospensioni dei termini di pagamento delle cartelle già sospesi con il precedente D.L. 18 dello scorso 17 marzo. Viene ora previsto che il tale termine delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi per i quali siano già decorsi i termini di pagamento, parta sempre dall’ 8 marzo 2020, per estendersi fino al 31 dicembre del 2020.

Ciò significa anche che i pagamenti «congelati» dovranno ora farsi in unica soluzione entro il prossimo 31 gennaio 2021. Similmente, il pagamento delle rate in essere e scadenti fino al 31 dicembre 2020, è da ritenersi posticipato al 31 gennaio prossimo. La relazione di accompagnamento al decreto, rammenta inoltre che per i soggetti residenti o ubicati in comuni «ex zona rossa», il termine iniziale dei pagamenti sospesi da cartelle non decorre dall’8 marzo 2020, bensì dal 21 febbraio del medesimo anno.

Il rinvio al 31 dicembre, insomma, è generalizzato; coinvolge anche i versamenti delle cartelle che sono già arrivate ai destinatari. Il blocco, inoltre, congela ulteriormente gli atti che erano pronti a essere spediti con la ripresa dell’attività, e che ora dovranno aspettare la fine dell’anno.

La nuova disposizione inserita nel dl Ristori quater per la “rottamazione ter” e il Saldo e stralcio”– Infine, con DL Ristori quater (approvato il 29/11/2020)  legislatore ha nuovamente prorogato la scadenza prevista per il prossimo 10 dicembre per il pagamento delle scadenze dell’istituto “Rottamazione ter” e “saldo e stralcio” spostandolo al “1° marzo 2021”.Dunque, per effetto di quanto previsto, il versamento di tutte le rate per tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso potranno essere eseguite entro il primo marzo 2021.

Le rate.

Le modifiche in esame toccano anche i piani di rateazione richiesti nell’arco temporale prima ricordato, prevedendo che la decadenza dalla dilazione avverrà solo con il mancato pagamento di 10 rate (in luogo delle cinque ordinariamente previste) per tutti i piani in essere e rilasciati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Circa il computo del numero di rate eventualmente non corrisposte, si ricorda che le stesse non devono necessariamente essere consecutive.

I pignoramenti

Per quanto riguarda i pignoramenti di salari, stipendi nonché altre indennità di lavoro o impiego, il D.L. Riscossione prevede ora la sospensione fino alla fine del 2020, attraverso un meccanismo per cui si «congelano» i termini di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi fatti dall’agente per la riscossione e da altri enti a ciò preposti.

La proroga in favore dell’agente per la riscossione.

Il decreto proroga ulteriormente di 12 mesi (arrivando dunque a una complessiva proroga di due anni) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza per il 2021, con riguardo alle cartelle di pagamento (salvi i maggiori termini comunque previsti dall’art. 157 del dl 34/2020). E’ evidente lo sbilancio tra la proroga di due mesi a favore del cittadino e la proroga di due anni dei termini di notifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Avvisi esecutivi

Anche gli avvisi esecutivi vengono sospesi. E inoltre chi presenta la richiesta di rateizzazione dei propri debiti fiscali entro il 31 dicembre potrà beneficiare di regole più flessibili sulla decadenza dalla rateazione. Oggi, infatti, servono cinque mancati pagamenti per vedersi negata la dilazione e tornare così ai meccanismi ordinari della riscossione. Con la novità portata dal decreto legge le rate non pagabili raddoppiano: solo dopo dieci mancati appuntamenti con le casse, anche non consecutivi, si perderà il beneficio del calendario dilazionato per i versamenti.

Sospensione della verifica del debito tributario

Nel periodo di sospensione NON trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 secondo le quali le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

*** la scadenza del 10/12/2020 è prorogata dal DL quater al 1/3/2021

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