Fatturare gli omaggi? Con l’avvento della fattura elettronica, voglio ripeterlo perché mi accorgo parlando e sentendo parlare le persone, la normativa Iva non è cambiata se non in alcuni aspetti legati a tempistica e modalità di registrazione/emissione del documento.

Per la cessione di omaggi in caso di assenza di rivalsa Iva (richiesta dell’iva al cliente, caso piuttosto atipico anche se possibile) anziché emettere una normale fattura, è possibile optare per l’emissione di un’autofattura che dovrà essere emessa in formato elettronico ed inviata al Sistema di Interscambio (il documento sarà di tipo TD01).

Il cedente può optare per emettere un’autofattura in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere espressamente indicato che trattasi di autofattura per omaggi. L’autofattura, che dovrà contenere l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e la relativa imposta, deve essere numerata secondo l’ordine progressivo delle fatture emesse e deve essere annotata nel registro delle fatture emesse.

Ricordiamo che la disciplina IVA relativa agli omaggi è regolata dall’articolo 2, comma 2, punto n. 4) del D.P.R. 633/72, in base al quale vengono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta. Per tali beni non dovrà essere emesso alcun documento rilevante ai fini Iva in caso lo si omaggi al cliente.

L’obbligo di emettere la fattura permane anche per tutte quelle cessioni gratuite di beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dall’azienda che effettua l’omaggio, se di costo unitario superiore a euro 50,00, per i quali al momento dell’acquisto l’imposta non è stata detratta.

Per le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’azienda, indipendentemente dal valore posseduto del bene omaggio, se al momento dell’acquisto dei beni e delle materie prime necessarie per la produzione o commercializzazione dei beni oggetto di omaggio, è stata detratta l’IVA allora permane l’ obbligo di emettere la fattura.

Esempio. Un’azienda che produce matite e decide di omaggiare i clienti che visitano il proprio box in fiera con i propri prodotti. Dal momento che l’azienda ha detratto l’IVA relativa all’acquisto delle materie prime occorrenti per la produzione dei propri prodotti, l’omaggio (indipendentemente dal valore del bene ceduto) costituisce un’operazione rilevante ai fini dell’imposta.

In questa circostanza, è necessario emettere la fattura con l’indicazione dell’IVA. Nella pratica ciò non avviene quasi mai, ragion per cui l’azienda che omaggia i prodotti dovrà emettere un’autofattura per versare l’IVA al fisco.

Nel caso in cui invece, la stessa azienda decidesse di omaggiare i propri clienti con prodotti che non produce direttamente, al fine di verificare se queste cessioni gratuite siano o meno rilevanti ai fini IVA, occorre guardare al valore unitario di questi beni e se all’atto dell’acquisto si è detratta l’imposta. Se il valore del bene non è superiore a euro 50,00 le cessioni gratuite non saranno soggette a IVA e pertanto non occorre emettere autofattura per assolvere l’imposta (e questo indipendentemente dal fatto che all’atto dell’acquisto l’azienda abbia detratto l’IVA).

Se il valore del bene è superiore a euro 50,00 le cessioni gratuite saranno rilevanti ai fini IVA se la relativa IVA è stata detratta all’atto dell’acquisto, mentre saranno irrilevanti ai fini IVA se l’imposta non è stata detratta e pertanto in questo caso non occorre emettere autofattura.