La Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, interviene sulla tassazione in capo al lavoratore dipendente per l’utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.

Dal 1 luglio 2020 è prevista una tassazione crescente in capo al dipendente del fringe benefit auto in funzione dei valori di emissione inquinanti dell’auto assegnatagli.

Il parametro di riferimento su cui calcolare il fringe benefit da tassare rimane la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri desumibile dalle tabelle ACI.

L’art. 51 del T.U.I.R. “determinazione del reddito di lavoro dipendente”, al comma 4 lettera a prevede che per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285(autovetture, autocaravan), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.

In G.U. Serie Generale n.305 del 31-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 47 con apposito comunicato l’Agenzia delle Entrate, ha diffuso l’aggiornamento delle tabelle/tariffe Aci per il calcolo del fringe benefit del lavoratore dipendente per l’utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali; tariffe che saranno valide per tutto il 2020.

Le stesse dovranno dunque essere utilizzate per individuare, in presenza di uso promiscuo dell’auto aziendale da parte del lavoratore, l’imponibile da includere nel reddito da lavoro dipendente (compenso in natura).

Il fringe benefit va ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

La Legge di Bilancio 2020, dispone invece quale novità, differenti misure di tassazione dell’utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali da parte del dipendente, in funzione dei valori di emissioni inquinanti del veicolo assegnato;

Partendo sempre dalla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri desumibile dalle tabelle ACI, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assumerà a livello percentuale, quanto riportato nel seguente schema:

Valori di emissione CO2 Fringe benefit da tassare
Non superiori a 60 g/km 25%
Superiori a 60, ma non a 160 g/km 30% (unica percentuale prevista dalla normativa ante Legge di bilancio)
Superiori a 160, ma non a 190 g/km Il 40% per l’anno 2020 (per i contratti stipulati da luglio 2020) e il 50% per l’anno 2021
Superiori a 190 g/km Il 50% per l’anno 2020 (per i contratti stipulati da luglio 2020) e il 60% per l’anno 2021

La disciplina vigente al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.