L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede la possibilità di utilizzare la detrazione del 110%, o in misura inferiore per gli altri lavori agevolati sugli immobili, con modalità alternative rispetto alla “riduzione” diretta dell’Irpef. I contribuenti potranno beneficiare dello sconto in fattura o effettuare la cessione del credito, seguendo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 283847 dell’8 agosto scorso. L’operazione sembra essere estremamente semplice, ma in realtà non è così. Il provvedimento è carente di alcune indicazioni che si desumono dal “manuale operativo” messo a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nella propria area riservata.

Per prima cosa dobbiamo dire che l’opzione con l’invio della Comunicazione al cessionario, o alla ditta che ha accordato lo sconto in fattura, è necessaria all’inizio, cioè del primo cedente. Le successive cessioni effettuate dal primo acquirente non richiedono la medesima operazione. In tale ipotesi si potrà operare direttamente all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione dell’opzione – L’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 prevede che i contribuenti possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito, di importo pari alla detrazione spettante”. La stessa norma, all’ultimo periodo, prevede la “facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; […]”. Risulta dunque evidente, già dalla stessa norma, come il legislatore non abbia posto alcuna limitazione alle successive cessioni, né con riferimento al numero di passaggi del credito, né con riferimento ai soggetti coinvolti che possono essere anche estranei ai lavori. Tale circostanza si desume dal punto 6.1 del citato provvedimento direttoriale dove si prevede che “In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione”. La prima cessione o lo sconto in fattura richiedono, però, come già detto, la comunicazione dell’opzione effettuata dalla propria area riservata dell’Agenzia della Entrate (cassetto fiscale).

L’adempimento deve essere effettuato per il tramite del medesimo soggetto che appone il visto di conformità. L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Ai sensi del punto 4.7 del provvedimento direttoriale “La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della stessa”. Pertanto, il soggetto che ha concesso lo sconto in fattura o ha acquistato il credito, non potrà “leggere” la comunicazione dell’opzione prima del sesto giorno del mese successivo a quello di invio. Ad esempio, se l’invio della comunicazione viene effettuato il 1° febbraio, il cessionario potrà prendere visione della avvenuta comunicazione dal 6 marzo, quindi dopo oltre un mese. Se la comunicazione sarà trasmessa il 28 febbraio, la visibilità dell’opzione sarà consentita sempre dal 6 marzo, ma solo dopo sei giorni dall’avvenuto invio. Le successive cessioni – La circostanza che non sia necessaria una nuova comunicazione per le successive cessioni si comprende dal punto 6 del provvedimento dell’8 agosto scorso. A tal proposito si precisa che “ La comunicazione di cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità”. Al fine di comprendere bene il procedimento potrà essere consultata la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate presente all’interno dell’area riservata del contribuente.

La piattaforma consente il monitoraggio dei relativi crediti. Questa funzione della Piattaforma non permette di effettuare operazioni dispositive (comunicazione di cessione, accettazione, rifiuto), ma consente di consultare il riepilogo sintetico, per tipo di credito e anno di riferimento: dei crediti ricevuti (ossia che altri soggetti hanno ceduto all’utente), distinti tra crediti “in attesa di accettazione”, “accettati” e “rifiutati” da parte dello stesso utente; dei crediti ceduti (ossia che l’utente ha ceduto ad altri soggetti), evidenziando se i cessionari hanno accettato o meno la cessione; dei crediti ricevuti e accettati dall’utente, utilizzati dallo stesso utente in compensazione tramite F24, ovvero contenuti in modelli F24 in corso di perfezionamento (c.d. credito “prenotato”); dei crediti residui, che l’utente può utilizzare in compensazione tramite modello F24, ovvero cedere a terzi, secondo la disciplina vigente. La piattaforma consente l’accesso ad un’ulteriore area dove sono indicati i crediti ricevuti che possono essere oggetto di successiva cessione per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione. Per ogni riga, spuntando la relativa casella, è possibile indicare l’importo del credito ceduto (che viene precompilato con l’importo massimo del credito cedibile, ma può anche essere indicato in misura inferiore) e il codice fiscale del cessionario; la Piattaforma verifica che il codice fiscale indicato sia esistente e – in caso contrario – non permetterà di proseguire. Nella colonna “Note” viene indicato se il codice fiscale è valido. Dalle istruzioni sembra quindi possibile effettuare, ma solo in questo caso, cessioni parziali. Si tratta, quindi, di operazioni successive alla prima cessione. La ditta che ha concesso lo sconto in fattura dovrebbe trovare indicato nella piattaforma il credito già suddiviso per quote di utilizzo. Ad esempio, se il credito è pari a 10.000 euro, il credito dovrebbe essere suddiviso in cinque quote di 2.000 euro, tutte cedibili integralmente o parzialmente. Questa funzionalità della piattaforma consente agli “utenti” di rispettare il vincolo che i crediti potranno essere utilizzati rispettando la medesima ripartizione che avrebbe dovuto essere effettuata originariamente dal primo titolare della detrazione, quindi l’utilizzo deve essere effettuato in cinque anni.